BENEFICIARI
È riconosciuto a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato - comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti - indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito, che effettuino nel 2024 e nel 2025 nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
Sono escluse:
- le imprese in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale;
- le imprese destinatarie di sanzioni interdittive derivanti dalla violazione delle norme sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.
DOTAZIONE
Il Piano Transizione 5.0 prevede uno stanziamento pari a 6,3 miliardi di euro.
SPESE AMMISSIBILI
Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio dell’impresa e che siano interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, i progetti di innovazione conseguano complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.
Occorre quindi fare riferimento, in particolare:
- ai beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo le caratteristiche descritte nell’allegato A della L. n. 232/20164;
- beni immateriali (software, sistemi, piattaforme e applicazioni) aventi le caratteristiche descritte nell’allegato B della L. n. 232/20165.
Sono inoltre agevolabili:
a) gli investimenti in beni materiali nuovi finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta;
b) le spese per la formazione del personale, finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, a condizione che le attività formative siano erogate da soggetti esterni
individuati con decreto del MIMIT e secondo le modalità ivi stabilite.
SPESE NON AMMISSIBILI
Sono in ogni caso non agevolabili gli investimenti:
- ad attività direttamente connesse ai combustibili fossili;
- ad attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
- ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
- ad attività nel cui processo produttivo venga generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi di cui al regolamento (UE) n.1357/2014 e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all’ambiente;
- in beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.
MISURA DEL CONTRIBUTO
Il credito d’imposta è riconosciuto in misura proporzionale alla spesa sostenuta per l’investimento. L’aliquota del credito d’imposta varia a seconda della consistenza dell’investimento e del risultato, in termini di riduzione dei consumi energetici, che conseguirà alla realizzazione dell’investimento.
INVESTIMENTI | MISURA CREDITO D'IMPOSTA |
FASCIA BASE Investimenti che consentano una riduzione dei consumi:
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35% per la quota di investimento fino a 2,5 milioni di euro |
15% per la quota di investimento da 2,5 a 10 milioni di euro | |
5% per la quota di investimento da 10 a 50 milioni di euro | |
FASCIA INTERMEDIA Investimenti che consentano una riduzione dei consumi:
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40% per la quota di investimento fino a 2,5 milioni di euro |
20% per la quota di investimento da 2,5 a 10 milioni di euro | |
10% per la quota di investimento da 10 a 50 milioni di euro | |
FASCIA MASSIMA
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45% per la quota di investimento fino a 2,5 milioni di euro |
25% per la quota di investimento da 2,5 a 10 milioni di euro | |
15% per la quota di investimento da 10 a 50 milioni di euro |
Ogni fascia (base, intermedia e massima) prevede 2 obiettivi di riduzione alternativi: il primo, è riferito ai consumi energetici dell’intera struttura produttiva; il secondo è invece riferito ai consumi del singolo processo interessato dall’investimento.
ITER DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Il beneficio è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, secondo criteri e modalità che saranno individuate con D.M. che rispetto all’ammissibilità del progetto di investimento e al completamento degli investimenti, attestano:
a) ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti;
b) ex post, l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.
Le imprese dovranno inoltre presentare, in via telematica, e sulla base di un modello standardizzato, anche una comunicazione concernente la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso.
CONDIZIONI PER L'UTILIZZO DEL CREDITO DI IMPOSTA
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il modello F24, da presentare esclusivamente per via telematica all’Agenzia delle Entrate e non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale.
Il credito d’imposta non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d’imposta Transizione 4.0 (art. 1, commi 1051 e ss. della legge 30 dicembre 2020, n. 178), nonché con il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica (art. 16, D.L. n. 124/2013, conv. con modif. dalla L. n. 162/2013).
Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.
DISPOSIZIONI ATTUATIVE
Nella Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 2024 è stato pubblicato l'atteso Decreto attuativo che fornisce alle imprese le necessarie indicazioni ai fini della fruizione del credito d'imposta 5.0. Dalle ore 12 del 7 agosto 2024, inoltre, è attiva la piattaforma informatica del GSE che consente di presentare le comunicazioni dirette alla prenotazione del credito d’imposta e le comunicazioni di conferma relative all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore.