Scadenza: 31/12/2025
OGGETTO E BENEFICIARI
È prevista la possibilità di richiedere un credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi
I beni ammissibili si possono suddividere in tre tipologie:
- beni materiali nuovi 4.0 (funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Transizione 4.0»)
- beni immateriali nuovi 4.0 (funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Transizione 4.0»)
- beni materiali e immateriali nuovi non 4.0. (non funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Transizione 4.0»)
L’aliquota del credito di imposta varia a seconda della tipologia di bene oggetto dell’investimento e a seconda del periodo di investimento come indicato nella tabella sotto riportata.
COSA SONO I BENI STRUMENTALI 4.0
Sono considerati “beni 4.0” i beni strumentali funzionali ai processi di trasformazione 4.0 ovvero in possesso di specifiche caratteristiche definite :
- dall’Allegato A della L. 11 dicembre 2016, n. 232 per Beni strumentali materiali
- dall’Allegato B della L. 11 dicembre 2016, n. 232 per Beni strumentali immateriali
Diversamente, qualora non in possesso delle suddette caratteristiche i beni (materiali ed immateriali) non possono essere considerati funzionali alla trasformazione prevista dal piano “transizione 4.0”
MISURA DEL DECRETO
L’aliquota del credito di imposta varia a seconda della tipologia di bene oggetto dell’investimento e a seconda del periodo di investimento secondo questa tabella:
BENI |
AMBITO TEMPORALE DI INVESTIMENTO | CREDITO DI IMPOSTA |
BENI NON 4.0 MATERIALI |
Dal 1.01.2022 al 31.12.2022 (ovvero al 30.09.2023, se entro il 31.12.2022 l'ordine è accettato e viene pagato un acconto di almeno il 20%) |
6% |
BENI 4.0 MATERIALI (limite massimo di 20 milioni di euro) |
Dal 1.01.2022 al 31.12.2022 (ovvero al 30.09.2023, se entro il 31.12.2022 l'ordine è accettato e viene pagato un acconto di almeno il 20%) |
• 40% fino a 2,5 milioni di euro • 20% da 2,5 a 10 milioni di euro • 10% da 10 a 20 milioni di euro |
Dal 1.01.2023 al 31.12.2025 (ovvero al 30.06.2026, se entro il 31.12.2025 l'ordine è accettato e viene pagato un acconto di almeno il 20%) |
• 20% fino a 2,5 milioni di euro • 10% da 2,5 a 10 milioni di euro • 5% da 10 a 20 milioni di euro |
|
BENI 4.0 IMMATERIALI (limite massimo di 1 milione di euro) |
Dal 16.11.2020 al 31.12.2023 (ovvero al 30.06.2024, a condizione che entro il 31.12.2023 sia avvenuto il pagamento di almeno il 20%) |
20% |
Dal 1.01.2024 al 31.12.2024 (ovvero al 30.06.2025, a condizione che entro il 31.12.2024 sia avvenuto il pagamento di almeno il 20%) |
15% | |
Dal 1.01.2025 al 31.12.2025 (ovvero al 30.06.2026, a condizione che entro il 31.12.2025 sia avvenuto il pagamento di almeno il 20%) |
10% |
Sono esclusi dall’agevolazione:
(i) i veicoli e altri mezzi di trasporto (art. 164, comma 1, TUIR)
(ii) i beni per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%;
(iii) fabbricati e costruzioni;
(iv) beni di cui all’Allegato 3 della L. n. 208/2015;
(v) beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa, nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti
CONDIZIONI PER L'UTILIZZO DEL CREDITO DI IMPOSTA
Per gli investimenti 4.0 le imprese sono tenute a produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono le caratteristiche tecniche previste dagli allegati A e B della L. n. 232/2016.
Tuttavia, per i beni di valore non superiore a 300.000 euro la perizia può essere sostituita da un’autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentate.
La fruizione del beneficio è subordinata al rispetto della normativa relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro e al DURC.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il modello F24, da presentare esclusivamente per via telematica all’Agenzia delle Entrate, in tre quote annuali di pari importo.
COMUNICAZIONE
Sebbene sia stato precisato che non è condizione necessaria per veder riconosciuto il credito in oggetto, le imprese che si avvalgono del credito d’imposta per l’acquisto di beni materiali e immateriali 4.0 sono tenute a compilare apposito modello (Decreto Direttoriale del 6 ottobre 2021) e trasmetterlo al MISE tramite p.e.c. all’indirizzo benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita a ciascun periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Art. 1, commi 1051-1063 e 1065 L. n. 178/2020