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FONDO APERTURA NUOVE LIBRERIE - UNDER 35

Scadenza: 13/9/2026

Sul sito del Ministero della Cultura è pubblicato il Bando per la presentazione di domande di contributo in attuazione del decreto del Ministro della cultura rep. 383 del 27 ottobre 2025, disciplinante l’utilizzo del Fondo per l’apertura di nuove librerie (decreto della Direttrice Generale Biblioteche e Istituti Culturali rep. n 585 del 15/06/2026).

L'utilizzo del Fondo è riservato all’apertura di nuove librerie sul territorio nazionale da parte di giovani che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età alla data del 28.12.2024.

Il bando prevede uno stanziamento complessivo di 4 milioni di euro, suddivisi in due fondi:

A. 1 milione di euro destinato alle iniziative già avviate successivamente al 30 dicembre 2023 nei comuni rientranti nelle tipologie individuate dalla legge n. 158/2017, nei quali non sia presente un altro punto di vendita di libri, anche qualora l’attività libraria non sia svolta in maniera prevalente, se essa rappresenta almeno il 30% dell’attività.

B. 3 milioni di euro sono indirizzati per le iniziative avviate successivamente al 30 giugno 2024 ovvero ancora da avviare nel rispetto dei criteri di priorità stabiliti dal bando.


REQUISITI E AMMISSIONE A FONDO 1 MILIONE DI EURO
Possono presentare domanda persone fisiche titolari o legali rappresentanti di attività economica già avviata relativa alla gestione di librerie indipendenti o affiliate, tuttavia non appartenenti a catene o gruppi editoriali in possesso di tutti i seguenti requisiti:

  • aver avviato l’esercizio successivamente al 30.12.2023 qualora il punto vendita sia ubicato in un comune rientrante in una delle tipologie ex L.158/17 (art.1, c.2) nei quali non esista altro punto di rivendita libri.
  • Essere in possesso di codice ateco 47.61 o 47.79.1 anche non primari, purchè sia esercitata in modo primario l’attività di commercio al dettaglio di giornali, altre pubblicazioni periodiche e articoli di cancelleria (ateco 47.62) o edizione di libri (ateco 58.11).
  • Dimostrare (asseverazione di professionista abilitato) che nell’esercizio commerciale la vendita di libri abbia rappresentato almeno il 30% del fatturato complessivo.



REQUISITI E AMMISSIONE A FONDO 3 MILIONE DI EURO
La misura è destinata a punti vendita che abbiano già avviato, ovvero intendano avviare un’attività economica relativa alla gestione di librerie indipendenti o affiliate, ma non appartenenti a catene o gruppi editoriali, con codice ateco primario 47.61 (commercio al dettaglio di libri) ovvero 47.79 (commercio alo dettaglio libri usati) con esercizio alternativamente:

  • avviato successivamente al 30.06.24;
  • non ancora avviato, nel qual caso vige l’obbligo di presentare SCIA al SUAP entro 180 gg dalla data di comunicazione dell’esito dell’istruttoria.



SPESE AMMISSIBILI
Il fondo è previsto a copertura delle spese sostenute o da sostenere (a dipendere dai casi) fino ad un importo massimo di 24.000 euro, a cui va ad aggiungersi un ulteriore contributo di euro 1.000 per corsi di formazione o attività di tutoraggio.

Per accedere al contributo devono essere prodotte fatture commerciali (con prova di pagamento) ovvero preventivi di spesa comprovanti l’importo delle spese in relazione a:

a) restauro dei locali destinati all’attività di rivendita (a titolo esemplificativo, lavori di ristrutturazione, manutenzione e adeguamento normativo);

b) acquisto e allestimento di scaffalature;

c) installazione di impianti di sicurezza, quali l’impianto antincendio e l’impianto di sorveglianza e antitaccheggio;

d) realizzazione della rete informatica e digitalizzazione dell’attività;

e) oneri amministrativi, con esclusione di tasse, imposte e contributi dovuti per legge;

f) corsi di formazione e/o attività di tutoraggio somministrati da operatori specializzati o associazioni del settore



MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DOMANDA DI CONTRIBUTO

I soggetti titolari o legali rappresentanti possono presentare la domanda esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: dg-bic.nuovelibrerie@pec.cultura.gov.it dalle ore 15:00 del 15 giugno 2026 alle ore 15:00 del 13 settembre 2026, utilizzando obbligatoriamente la modulistica indicata a bando e purché in possesso dei requisiti nello stesso elencati.

Le domande devono essere corredate dalla documentazione prevista dal bando.

In particolare, per le attività già avviate è richiesto, tra l'altro, il business plan aziendale, la visura camerale, la documentazione attestante la disponibilità dei locali, la SCIA presentata al SUAP e la documentazione contabile relativa alle spese ammissibili.

Per le attività ancora da avviare sono inoltre previsti specifici impegni relativi all'avvio dell'attività, alla disponibilità dei locali, il business plan aziendale e, ove richiesta l'anticipazione del contributo, alla presentazione di apposita polizza fideiussoria.


Lo sportello “Bandi e Contributi” di Confcommercio Vicenza è a disposizione delle aziende associate per maggiori informazioni e/o per una prima verifica di fattibilità eseguita tramite società di consulenza esterna convenzionata.



Nota:

L.158/17 (art.1, c.2):

Ai fini della presente legge, per piccoli comuni si intendono i comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti nonché i comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti. I piccoli comuni possono beneficiare dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 3 qualora rientrino in una delle seguenti tipologie:

a) comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico;

b) comuni caratterizzati da marcata arretratezza economica;

c) comuni nei quali si è verificato un significativo decremento della popolazione residente rispetto al censimento generale della popolazione effettuato nel 1981;

d) comuni caratterizzati da condizioni di disagio insediativo, sulla base di specifici parametri definiti in base all'indice di vecchiaia, alla percentuale di occupati rispetto alla popolazione residente e all'indice di ruralità;

e) comuni caratterizzati da inadeguatezza dei servizi sociali essenziali;

f) comuni ubicati in aree contrassegnate da difficoltà di comunicazione e dalla lontananza dai grandi centri urbani;

g) comuni la cui popolazione residente presenta una densità non superiore ad 80 abitanti per chilometro quadrato;

h) comuni comprendenti frazioni con le caratteristiche di cui alle lettere a), b), c), d), f) o g); in tal caso, i finanziamenti disposti ai sensi dell'articolo 3 sono destinati ad interventi da realizzare esclusivamente nel territorio delle medesime frazioni;

i) comuni appartenenti alle unioni di comuni montani di cui all'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, o comuni che comunque esercitano obbligatoriamente in forma associata, ai sensi del predetto comma 28, le funzioni fondamentali ivi richiamate;

l) comuni con territorio compreso totalmente o parzialmente nel perimetro di un parco nazionale, di un parco regionale o di un'area protetta;

m) comuni istituiti a seguito di fusione;

n) comuni rientranti nelle aree periferiche e ultraperiferiche, come individuate nella strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

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