Scadenza: 15/9/2026
SOGGETTI BENEFICIARI
Possono presentare proposte di investimento gli operatori che esercitano attività di impresa nel settore turistico, identificati da specifici codici ATECO, tra cui: servizi di alloggio, servizi di ristorazione, servizi dei centri termali, parchi di divertimento e discoteche, servizi di organizzazione di convegni e fiere.
Possono, altresì, presentare proposte di investimento:
a) le imprese che risultino iscritte come attive nel Registro imprese da almeno 3 anni antecedenti la data di presentazione della domanda che, pur non svolgendo attività identificate con i codici ATECO, dimostrino dalle scritture contabili di aver realizzato più del 50 per cento del fatturato in attività turistiche;
b) i proprietari delle strutture interessate dal piano di investimento agevolato, a condizione che siano costituiti nella forma di impresa, avvalendosi dei requisiti dei gestori, qualora questi ultimi siano legittimati, prestino il consenso e il rapporto venga mantenuto per tutta la durata dell’investimento.
Alla data di presentazione della domanda i beneficiari devono: risultare iscritti ed attivi al registro imprese con uno dei codici Ateco ammessi, avere almeno una sede sul territorio italiano, essere in regola con gli obblighi di legge previsti in materia previdenziale, fiscale e assicurativa ed aver adempiuto all’obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali, previsto dall’articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 e successive modifiche e integrazioni.
SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili i piani di investimento avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione con importo minimo di spesa di 1 milione di euro e massimo di 15 milioni di euro.
Per data di avvio si intende la data di inizio dei lavori di costruzione oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile lo stesso piano di investimento (i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori).
I programmi di investimento devono essere conclusi entro 18 mesi dalla data di concessione delle agevolazioni e, in ogni caso, non oltre il 30 settembre 2028.
I programmi di investimento ammissibili devono essere finalizzati, in via prevalente, al miglioramento dell’efficienza energetica e/o alla produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili, attraverso una combinazione dei seguenti interventi:
a) interventi per il miglioramento dell’efficienza energetica degli immobili
b) impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, e relative opere murarie per l'installazione degli stessi
c) installazione di apparecchiature per la digitalizzazione degli edifici
d) riqualificazione di piscine, impianti termali, wellness, centri congressi o strutture per eventi
e) acquisto o sviluppo di programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate
I programmi di investimento devono essere caratterizzati da specifici investimenti “trainanti” relativi al miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici oppure alla produzione di energia da fonti rinnovabili che devono costituire almeno il 51% della spesa ammissibile, eventualmente supportati da investimenti “aggiuntivi trainati” e/o da investimenti di “digitalizzazione trainati” e/o da investimenti “accessori” sempre tra quelli previsti dal Decreto.
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI
Ciascuna impresa può presentare la domanda di accesso alle agevolazioni esclusivamente tramite la procedura informatica, accessibile nell’apposita sezione dedicata all’intervento agevolativo del sito web del Soggetto gestore (www.invitalia.it), a partire dalle ore 12:00 del giorno 15 luglio 2026 e fino alle ore 17:00 del giorno 15 settembre 2026.
Ai fini dell’accesso alle agevolazioni l’impresa è tenuta a presentare apposita documentazione prevista dal bando.
AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI
LIl calcolo dell'agevolazione avviene in due fasi, determinando prima l'Intensità di Aiuto totale spettante e applicando poi un "Mix Agevolativo" predefinito:
1. Calcolo dell'Aiuto Complessivo spettante:
Sulle spese ammissibili per gli interventi di efficienza energetica viene riconosciuta un'intensità di aiuto base pari al 30%. Tale aliquota non è fissa, ma può essere incrementata tramite maggiorazioni cumulabili a seconda della dimensione di impresa, del tipo di investimento e della quota di miglioramento della prestazione energetica.
Eccezione per Fonti Rinnovabili e Stoccaggio: Nel caso di investimenti in impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, le intensità massime agevolabili sono direttamente elevate al 45% per le grandi imprese, 55% per le medie e 65% per le piccole imprese. Per i sistemi di stoccaggio le aliquote sono del 30% (grandi), 40% (medie) e 50% (piccole).
2. Forma dell'Agevolazione (Mix Agevolativo):
Una volta calcolato l'ammontare dell'Aiuto Complessivo (applicando le percentuali del punto 1 all'investimento ammissibile), questo viene erogato all'impresa attraverso una combinazione fissa di due strumenti:
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E PROCEDURE DI CONCESSIONE
Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa a graduatoria.
La graduatoria finale è determinata sulla base del punteggio attribuito ai singoli piani di investimento sulla base di criteri di valutazione.
CUMULO DELLE AGEVOLAZIONI
Le agevolazioni concesse in relazione ai progetti d’investimento non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo “de minimis”, ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali e di garanzia e comunque entro i limiti delle intensità massime previste dal regolamento GBER.