La Legge n. 199/2025 (Finanziaria 2026) ha previsto a favore delle imprese la misura del c.d. “iper ammortamento”, ossia della maggiorazione del costo di acquisizione di beni nuovi ai fini della determinazione di maggiori quote di ammortamento/canoni di leasing
SOGGETTI INTERESSATI
L’agevolazione in esame spetta ai titolari di reddito d’impresa, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime contabile
INVESTIMENTI AGEVOLABILI
La maggiorazione del costo di acquisizione è riconosciuta per gli investimenti:
• effettuati dall’1.1.2026 al 30.9.2028 (entro tale data è necessario che l’investimento sia “effettuato”, ai sensi dell’art. 109, TUIR, non essendo prevista la possibilità di “prenotazione” con effettuazione in data successiva);
• in beni prodotti in uno Stato UE / SEE.
L’investimento deve avere ad oggetto:
• beni strumentali materiali ed immateriali nuovi di cui alle Tabelle IV e V, Legge n. 199/2025 (Finanziaria 2026), interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione / rete di fornitura. L’elenco dei beni agevolabili corrisponde soltanto “in parte” a quello delle Tabelle A e B, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017) per le quali spetta(va) il previgente iper ammortamento, credito d’imposta “Industria 4.0” / “Transizione 5.0”;
• beni strumentali materiali nuovi finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.
Relativamente all’autoproduzione / autoconsumo di energia da fonte solare, sono ammissibili esclusivamente:
a) moduli fotovoltaici prodotti nell’UE con un’efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%;
b) moduli fotovoltaici con celle, prodotti nell’UE con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;
c) moduli prodotti nell’UE composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’UE con un’efficienza di cella almeno pari al 24%.
MAGGIORAZIONE SPETTANTE
Per gli investimenti in beni materiali ed immateriali di cui alle Tabelle IV e V nonché per gli investimenti finalizzati all’autoproduzione di energia elettrica, la maggiorazione è così individuata.
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Importo investimento |
Maggiorazione costo acquisizione |
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Fino a € 2.500.000 |
180% |
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Superiore a € 2.500.000 fino a € 10.000.000 |
100% |
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Superiore a € 10.000.000 fino a € 20.000.000 |
50% |
MODALITÀ DI RICHIESTA DELL'AGEVOLAZIONE
Ai fini della fruizione dell’iper ammortamento il soggetto interessato deve inviare al GSE, tramite un’apposita piattaforma, una comunicazione / certificazione dell’investimento effettuato.
L’individuazione delle modalità / termini di invio è demandata ad un prossimo provvedimento Ministeriale.
CUMULABILITÀ
L’iper ammortamento è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali/UE aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il sostegno “non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti” del progetto di innovazione e non determini il superamento del costo sostenuto.
La relativa base di calcolo è individuata al netto di altre sovvenzioni / contributi a qualunque titolo ricevuti con riferimento alle stesse spese ammissibili.
È esclusa la cumulabilità dell'iper ammortamento con il credito d'imposta “Industria 4.0” (spettante per gli investimenti effettuati nel periodo 1.1 - 31.12.2025 ovvero entro il 30.6.2026 per gli investimenti “prenotati” entro il 31.12.2025).
INVESTIMENTI SOSTITUTIVI
La cessione dei beni agevolati nel corso del periodo di fruizione dell’agevolazione ovvero la destinazione degli stessi a strutture produttive ubicate all’estero, anche appartenenti allo stesso soggetto comporta, in linea generale, la decadenza dalla stessa.
Il beneficio non viene meno se nel periodo d’imposta della cessione l’impresa provvede alla sostituzione del bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe / superiori.
Se il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo risulta inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento (inferiore).
ACCONTI IRPEF/IRES 2026
Ai fini della determinazione dell’acconto IRPEF / IRES 2026 va considerata, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza dell’agevolazione.
Scarica l’elenco completo dei beni ammissibili ai fini dell'iper ammortamento