Sull’obbligo di presentazione del Durc da parte delle imprese di commercio su aree pubbliche il Ministero “passa la palla” alle Regioni. Con una nota datata 12 ottobre, la Direzione Generale per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha in sostanza affermato che – alla luce della riforma costituzionale che affida alle Regioni la competenza esclusiva in materia di commercio (Legge Costituzionale 3/2001) – le disposizioni in materia di obbligo di presentazione del Durc debbano essere intese e interpretate come una norma di indirizzo. Incidono infatti sul procedimento di rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di commercio al dettaglio e della permanenza delle condizioni necessarie alla prosecuzione dell’attività medesima, prerogativa – questa – del tutto propria delle Regioni (e peraltro diversamente normata sul territorio). Ne consegue, sembra lasciare intendere la nota ministeriale, che l’applicazione della norma introdotta con l’articolo 11-bis della legge 102/2009 non può essere automatica e che invece essa deve essere recepita con atto formale da parte delle Regioni.
La novità non è di poco conto, considerata anche la pesante sanzione prevista (vale a dire il ritiro dell’autorizzazione) e in effetti su questo adempimento, che ha ingenerato non poca confusione in queste ultime settimane, è stata forte l’attività messa in campo dalla Fiva Confcommercio per giungere ad un chiarimento da parte degli organi propositi. Nei giorni scorsi, ad esempio, prima dell’emanazione della nota ministeriale, il presidente veneto della Fiva Ilario Sattin aveva avuto un incontro proprio con gli uffici preposti della Regione Veneto. “Ho ribadito – spiega il presidente regionale Fiva Ilario Sattin - che, pur non contestando lo spirito della norma, manca chiarezza interpretativa sulle modalità di applicazione e ciò fa sorgere numerose problematiche. Vi è innanzitutto una chiara disparità di trattamento nel fatto che il Durc venga richiesto agli operatori su area pubblica e non anche alle altre categorie; in primis i coltivatori diretti che operano nei mercati. Poi c’è anche una disparità di trattamento tra ambulanti, in quanto molti Comuni controlleranno e altri no; molti Comuni non hanno nemmeno il Piano del Commercio su aree pubbliche, altri non rilasciano l’autorizzazione, per non parlare dei quasi inesistenti controlli sugli itineranti. Infine la sanzione è davvero troppo onerosa, soprattutto in un momento economico come questo in cui può accadere di saltare qualche pagamento all’Inps” Fiva Veneto ha poi sottolineato come la presentazione del Durc sia un adempimento amministrativo inutile, in quanto il Comune ha comunque tutti gli strumenti necessari per controllare la situazione contributiva di un operatore tramite un collegamento telematico con l’INPS. Si tratta ora di capire come sarà recepito in Veneto quest’obbligo, perché non è detto, tra l’altro, che le Regioni non possano individuare altri strumenti (carta di esercizio, visto di conformità ecc.) utili a perseguire gli obiettivi che il rilascio del Durc si proponeva.
Nel frattempo prosegue l’attività, a livello nazionale, di Fiva per giungere ad una chiarificazione definitiva della problematica. Dovrebbe infatti essere lo stesso legislatore a dover meglio precisare i reali obiettivi alla base dell’obbligo di presentazione del Durc da parte delle imprese del commercio su aree pubbliche, in modo che eventuali norme non vadano in conflitto con le prerogative regionali. In questo senso la Federazione sta programmando alcuni incontri con i parlamentari.
La regolarità è certificata. Ma che cos’è precisamente il Durc e come dovrebbe funzionare la normativa nel caso fosse confermato quest’obbligo? Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) attesta l'assolvimento, da parte dell'azienda, degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti degli Enti previdenziali e assicurativi. E’ rilasciato dall’Inps e/o dall’Inail. Può essere richiesto dalle imprese, direttamente o attraverso i consulenti e le associazioni sindacali riconosciute dal Cnel, anche telematicamente al sito www.sportellounicoprevidenziale.it compilando soltanto il Quadro C del modello unificato. Secondo la normativa nazionale, sono soggetti all’obbligo di presentazione del Durc tutti coloro che richiedono una autorizzazione (si tratti di avvio di nuova attività, di subingresso, o di modifica del regime autorizzatorio). Successivamente va presentato da tutti gli operatori entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello di rilascio dell’autorizzazione.
L’esito del Durc sarà negativo qualora non vi sia l’iscrizione all’Inps e/o all’Inail o qualora i versamenti siano irregolari o non effettuati per l’impresa o per eventuali lavoratori dipendenti. Appare sin d’ora evidente, comunque, che in caso di ravvedimenti già intervenuti o di rateizzazioni contributive concordate l’esito del Documento dovrà essere positivo. Qualora il Durc non fosse presentato e stante il dispositivo dell’11-bis si ritengono applicabili le sanzioni pecuniarie previste dall’articolo 29 comma 1 del Decreto Legislativo 114/98 (fino a 15.000 euro), oltre che il procedimento di revoca dell’autorizzazione. Resta il fatto che per capire come quest’obbligo vada applicato alle imprese che esercitano il commercio su aree pubbliche si deve ora attendere il recepimento della normativa da parte delle Regioni.