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lunedì 26 gennaio 2026

News - Target di vendita e clausola risolutiva espressa

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La giurisprudenza ha cambiato, negli anni, il proprio orientamento, prevedendo una maggior tutela per gli agenti

 

Quali sono gli effetti sul contratto di agenzia in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di vendita pattuiti tra preponente e agente e inclusi in una clausola risolutiva espressa? È quanto affronteremo con questo articolo del nostro Notiziario. Nella consuetudine dei contratti di agenzia è, infatti, frequente la previsione di clausole che impegnano l’agente al raggiungimento di obiettivi minimi di fatturato annuo o target di vendita. Molto spesso questi target di vendita vengono poi inseriti in clausole risolutive espresse nel contratto di agenzia.

Detta clausola consiste in un patto che autorizza il preponente a risolvere con effetto immediato il rapporto, per inadempimento contrattuale dell’agente, mediante una semplice comunicazione scritta, in caso di mancato raggiungimento del target di vendita da parte dell’agente.

La risoluzione del contratto così comunicata comporta il venir meno del diritto dell’agente al preavviso e al pagamento delle indennità di cessazione del rapporto, siano esse suppletiva di clientela e meritocratica, in caso di applicazione degli AEC, oppure l’indennità di cui all’art. 1751 codice civile.

Negli ultimi anni, comunque la giurisprudenza, ha assunto una posizione di tutela nei confronti dell’agente, tale da limitare fortemente il valore risolutivo automatico della clausola risolutiva espressa.

In passato era invece molto diverso e vi era meno tutela per il venditore: infatti, il giudice si limitava ad accertare il mancato raggiungimento del target di vendita per poi dichiarare l’avvenuta risoluzione di diritto del contratto per fatto e colpa dell’agente, con le conseguenti perdite: del preavviso e delle indennità di cessazione del rapporto.

Il giudice non doveva, in pratica, compiere alcuna concreta indagine sull’entità dell’inadempimento dell’agente, dovendo solo accertare come il mancato raggiungimento del target di vendita fosse imputabile all’agente a titolo di colpa, peraltro presunta ai sensi dell’art. 1218 codice civile.

Facendo un esempio molto semplice: dato 1.000 il valore attribuito al target di fatturato annuo, nel caso in cui l’agente avesse promosso vendite per 950, il giudice avrebbe dovuto limitarsi a considerare lo scontamento, ancorché minimo, del fatturato di vendita raggiunto rispetto all’obiettivo pattuito, per poi dichiarare l’avvenuta risoluzione del contratto per fatto e colpa dell’agente.

La giurisprudenza ha successivamente fatto una completa rianalisi della disciplina del contratto di agenzia in relazione alla clausola risolutiva espressa.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10934 del 18 maggio 2011, ha infatti spiegato come, se è vero che nel contratto di agenzia a tempo indeterminato ciascuna delle parti è libera di recedere dal contratto con il dovuto preavviso, è altrettanto vero come ciascuna delle parti abbia la facoltà di recedere senza preavviso solo in caso di una giusta causa.

Quindi la Cassazione ha analizzato la disciplina della giusta causa nel contratto di agenza in relazione alla validità di eventuali clausole risolutive espresse. Ha puntualizzato come il codice civile abbia inteso tutelare e proteggere l’attività professionale dell’agente, anche attraverso la previsione di norme inderogabili e la tutale rafforzata degli AEC.

Fatte queste premesse metodologiche, la Corte di Cassazione ha precisato il principio per cui ogni recesso senza preavviso dal rapporto di agenzia possa avvenire solo in presenza di una giusta causa. E pertanto, anche in presenza di una clausola risolutiva espressa, il giudice dovrà necessariamente valutare la gravità dell’inadempimento e verificare se, in concreto, lo scostamento tra il risultato raggiunto dall’agente e l’obiettivo di vendita previsto in contratto assuma le caratteristiche della giusta causa e, cioè, sia un inadempimento talmente grave da impedire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto.

Riesaminando l’esempio di cui sopra: risulta chiaro come aver raggiunto un fatturato di 950 a fronte di un previsto target di vendita di 1000 non potrà costituire mai un inadempimento avente tali caratteristiche.

È bene precisare come la maggior parte delle decisioni successive al 2011, anche di merito, siano ormai orientate nel seguire detta interpretazione, sicuramente più favorevole all’agente di commercio. 

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