
L'agente ha diritto alla provvigione sulle vendite online effettuate direttamente dall'azienda, purché il cliente appartenga alla sua zona o portafoglio di competenza, come chiarito dall'art. 1748, comma 2 del Codice Civile e dal recente rinnovo dell'Accordo Economico Collettivo (AEC) per gli agenti di commercio. Quindi la provvigione è dovuta indipendentemente dalla modalità di vendita, anche se avviene tramite e-commerce.
Analizzando gli artt. 1, comma 2, lett. c), e 5, comma 7 e 13, dell’A.E.C. Commercio 2025 si comprende che è espressamente riconosciuto il diritto dell’agente alla provvigione sugli affari conclusi dal preponente tramite il “canale del commercio elettronico aziendale”, denominato all’art. 5, comma 13 “canale aziendale del commercio elettronico”. I commi 7 e 13 dell’art. 5 precisano che il diritto al compenso esiste anche sulle vendite effettuate online a “privati consumatori” nella zona affidata all’agente in via esclusiva. Il comma 13 dell’art. 5 evidenzia che detto diritto si origina anche quando l’affare concluso online si perfezioni direttamente ad opera del preponente, richiamando così l’istituto della provvigione indiretta previsto al comma 6 dello stesso articolo.
L’intervento potrebbe apparire pleonastico ed anche potenzialmente non vantaggioso per l’agente. Pleonastico, poiché, salvo diversa intesa tra le parti, il diritto all’emolumento sussiste a prescindere dalle modalità con cui l’affare sia stato concluso dal preponente, ma a volte nella realtà non è veramente così. Quindi la nuova previsione dell’AEC fornisce maggior protezione all’agente. In secondo luogo il riferimento al “canale del commercio elettronico aziendale” precisa ulteriormente e rafforza la tutela dell’agente.
Si rammenta a tal proposito anche la circolare dell’Area Politiche del Lavoro e Welfare di Confcommercio nazionale in data 5 giugno 2025 sull’A.E.C. Commercio 2025, in cui, a commento dell’art. 1, si afferma che: “È stato così modernizzato l’AEC con un allargamento all’e-commerce prendendo atto dell’ormai imprescindibile integrazione tra negozio fisico e vendita online. Contestualmente è stato delimitato il canale di vendita del commercio elettronico, prevedendo che la corresponsione delle provvigioni agli agenti sia riconosciuta solo laddove la vendita avvenga attraverso il portale aziendale”. Quindi il diritto alla provvigione sugli affari conclusi online sorgerebbe esclusivamente quando gli stessi siano conclusi tramite il sito istituzionale del preponente (il suo “portale”) e non anche attraverso altri canali dell’e-commerce come, ad esempio, gli store digitali comunque riferibili al preponente ma all’interno di marketplace gestiti da terzi (come ad esempio ad Zalando, eBay, Amazon, o altri).