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giovedì 24 luglio 2025

News - Come versare i contributi volontari Enasarco

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Le istruzioni per presentare domanda, il processo di autorizzazione e i termini per i versamenti

 

Un agente può decidere di versare contributi volontari alla Fondazione Enasarco, per raggiungere o integrare i requisiti minimi per la pensione (attualmente almeno 20 anni), oppure per aumentarne l'importo. In particolare, può farlo in caso di cessazione o interruzione dell'attività lavorativa.

La domanda di autorizzazione, l’accoglimento o il rigetto

La richiesta di ammissione alla contribuzione volontaria deve essere formulata, dopo la cessazione dell’attività, utilizzando l’apposito modulo reperibile anche on line nel sito www.enasarco.it  o presso i nostri uffici Fnaarc-Confcommercio Vicenza (Via Faccio, 38).

Gli uffici della Fondazione, però, non possono procedere alla lavorazione della domanda presentata dall’agente se non è ancora trascorso il periodo utile a disposizione dei preponenti – ai sensi dell’art. 8  – per effettuare il pagamento degli eventuali contributi relativi al trimestre in corso alla data di cessazione dell’attività di agenzia; ciò in quanto il calcolo del contributo volontario è effettuato sulla base degli ultimi tre anni di anzianità contributiva e, di conseguenza, è necessario attendere lo scadere del termine di pagamento dell’ultimo trimestre onde consentire l’inserimento anche di questo contributo nel meccanismo di calcolo.

Di conseguenza, le domande di prosecuzione volontaria potranno essere presentate in qualunque momento successivo alla cessazione dell’attività (nel rispetto del termine di decadenza di cui all’art. 9, comma 2) e la Fondazione emetterà il provvedimento di accoglimento o di rigetto nel termine massimo di 90 giorni – salva l’ipotesi di sospensione del procedimento per un massimo di trenta giorni per cause non direttamente imputabili alla Fondazione – a decorrere:

  • dalla scadenza del termine previsto dall’art. 8, comma 3, per il pagamento dei contributi relativi al trimestre di cessazione dell’attività di agenzia (in questo caso la domanda vale come “prenotazione” del processo di lavorazione)
  • dalla data di ricezione della domanda, se il termine di cui all’art. 8, comma 3, è già trascorso.

Nel caso di autorizzazione successiva allo scadere del termine finale del procedimento, come sopra calcolato, i contributi volontari spiegheranno efficacia a decorrere dal primo giorno successivo a quello di scadenza del termine, anche ai fini previdenziali, purché versati tempestivamente nel rispetto dell’intervenuta autorizzazione.

I termini per i versamenti

I contributi volontari autorizzati dovranno pervenire alla Fondazione nei termini indicati di seguito:

  • contributi relativi all’anno in corso, anche non interamente trascorso, entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione di accoglimento della domanda di contribuzione volontaria, a pena di decadenza dal diritto alla prosecuzione stessa, tuttavia da intendere in senso restrittivo quale estinzione del diritto esercitato con la domanda e cristallizzato nel provvedimento di accoglimento. Di conseguenza, finché non sarà trascorso il termine di decadenza previsto dall’art. 9, comma 2, l’interessato potrà reiterare la domanda di prosecuzione volontaria, tuttavia con il rischio di vedersi calcolato un contributo d’importo maggiore nel caso di presentazione della seconda domanda nell’anno solare successivo, a causa del meccanismo d’incremento progressivo dell’aliquota contributiva nel periodo dal 2013 al 2020;
  • contributi relativi ai periodi pregressi (contributi a copertura del periodo intercorso fra la cessazione dell’attività e quello di autorizzazione della domanda), entro i successivi 90 giorni (pari a 180 giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento di ammissione). Il mancato rispetto di questo termine non comporterà la decadenza della domanda di prosecuzione volontaria (a differenza del primo), ma costituirà comunque inadempimento, con conseguente possibilità, per la Fondazione, di assegnare un termine congruo per il pagamento – 20 giorni – trascorso il quale l’interessato non potrà più coprire i periodi pregressi fra la cessazione dell’attività e la domanda di autorizzazione;
  • contributi relativi alle annualità successive all’autorizzazione, dovranno pervenire in un’unica soluzione entro il 30 novembre di ogni anno oppure in quattro rate trimestrali di pari importo (28 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre). Nell’ipotesi di versamenti rateali il mancato rispetto delle scadenze intermedie non determina alcuna conseguenza purché il pagamento dell’importo annuo sia perfezionato entro il 30 novembre. I versamenti effettuati oltre il 30 novembre saranno imputati a copertura dei periodi successivi.
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