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mercoledì 20 dicembre 2023

News - Regime forfetario: circolare dell’Agenzia delle Entrate

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Il provvedimento chiarisce gli effetti delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2023 al regime forfetario e l’ambito applicativo per i contribuenti interessati

 

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 32 del 5 dicembre 2023, recante: “Articolo 1, comma 54, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023) – Modifiche al regime forfetario”.

Regime forfetario
Come noto, il regime forfetario rappresenta il regime naturale per le persone fisiche che esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale.

La sua adozione comporta alcune semplificazioni negli adempimenti, tra i quali:

  • la determinazione forfetaria del reddito in base ai ricavi o compensi percepiti nell’anno, e la sua tassazione per mezzo di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi,
  • l’esonero dalla ritenuta d’acconto relativamente ai ricavi o compensi percepiti, nonché l’esonero dalla ritenuta alla fonte, con riferimento agli emolumenti corrisposti, fermo restando gli obblighi di operare comunque la ritenuta sui redditi di lavoro dipendente e a essi assimilati,
  • l’esclusione sia dell’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto in rivalsa, all’atto della certificazione dei corrispettivi, sia dell’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti nazionali, comunitari e sulle importazioni.

Rientrano nel regime forfetario coloro che, nell’anno precedente, possiedono congiuntamente due requisiti:

  1. ricavi conseguiti o compensi percepiti, ragguagliati ad anno, non superiori al limite normativamente previsto
  2. ammontare complessivo delle spese sostenute per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, non superiore a 20mila euro lordi.

La legge di bilancio 2023 (art.1, comma 54, legge n. 197/2022) ha modificato, a partire dal 1° gennaio 2023, la disciplina del suddetto “regime forfetario” come qui di seguito illustrato:

  • l’innalzamento, da 65mila a 85mila euro, della soglia di ricavi conseguiti o compensi percepiti per poter applicare il regime forfetario nell’anno successivo,
  • l’ingresso di una speciale causa di fuoriuscita “immediata” dal regime, consistente nel superamento della soglia di 100mila euro di ricavi conseguiti o compensi percepiti nel corso dell’anno.


Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 32 del 5 dicembre 2023

L’Agenzia delle Entrate illustra gli effetti delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2023 al regime forfetario e chiarisce l’ambito applicativo per i contribuenti interessati.

Di seguito si analizzano i principali chiarimenti contenuti nella circolare n. 32 del 5 dicembre 2023.


La nuova soglia di 85mila euro

I soggetti che nel 2022 hanno conseguito ricavi o percepito compensi per un ammontare superiore a 65mila euro, ma inferiore alla soglia di nuova introduzione di 85mila euro, già nell’anno 2023 permangono o accedono al regime forfetario (salvo opzione per il regime ordinario).

Tra questi, vi rientrano, per effetto della rilevante novità introdotta dal Legislatore, anche coloro che, nel 2023, sarebbero stati tenuti all’osservanza del vincolo triennale di permanenza nel regime ordinario, avendo optato nelle precedenti annualità per il regime di tassazione ordinario.

Per i contribuenti che iniziano l’attività nel corso dell’anno 2022, invece, il rispetto di tale requisito deve essere verificato ragguagliando la nuova soglia di 85mila euro alla frazione d’anno di attività.

La soglia di 85mila euro deve essere determinata in funzione del regime contabile applicato nell’anno.

Di conseguenza:

  • per i soggetti che hanno applicato il regime forfetario già nel 2022, nonché per i professionisti non forfettari e per gli imprenditori in contabilità semplificata nel medesimo anno, la permanenza nel regime forfetario nel 2023, ovvero l’accesso in tale anno per professionisti e soggetti in contabilità semplificata nel 2022, dipende dall’ammontare dei ricavi o compensi incassati nel 2022, senza tener conto dei ricavi o compensi documentati nel 2022, ma non incassati in quell’anno,
  • per i soggetti in contabilità ordinaria nel 2022, l’ingresso nel regime forfetario nel 2023 dipende dall’ammontare – al netto dell’Iva addebitata in rivalsa – dei ricavi conseguiti in base all’articolo 109, TUIR.

Il superamento della nuova soglia di 85mila euro, ma non anche di quella di 100mila euro, comporta il passaggio, a partire dall’anno successivo, al regime ordinario.

Ciò implica la rettifica dell’imposta non detratta, riguardante sia i beni dell’attivo circolante e i servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati al termine dell’ultimo anno di applicazione del regime forfetario, sia i beni ammortizzabili, compresi i beni immateriali, qualora non siano trascorsi cinque anni dalla loro entrata in funzione, ovvero dieci anni dalla data di acquisto o di ultimazione se trattasi di fabbricati o loro porzioni.

Tale rettifica deve essere effettuata in un’unica soluzione nella dichiarazione Iva relativa al primo anno di applicazione delle regole ordinarie.


Superamento del limite di 100mila euro di ricavi o compensi in corso d’anno

I soggetti, che, nel corso dell’anno superano la soglia di 100mila euro di incasso, transitano nel regime ordinario nell’anno stesso (fuoriuscita immediata dal regime forfettario), ma con effetti diversi sulle imposte sui redditi, sull’IVA e sulle ritenute.

Dal punto di vista delle imposte sui redditi, il contribuente rientra nel regime ordinario sin dall’inizio dell’anno in cui si è verificata la condizione (superamento del limite di 100mila euro). A tal fine, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che per la verifica del predetto limite è necessario adottare il criterio di cassa.

Dal punto di vista dell’IVA, il verificarsi della causa di decadenza rende dovuta l’IVA “a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite”.

Di conseguenza:

  • la fattura che comporta il superamento del limite di 100.000 euro, se emessa contestualmente all’incasso, deve esporre l’IVA a debito;
  • se l’incasso avviene in un momento successivo all’emissione della fattura gli obblighi ai fini IVA vanno assolti a partire dal momento in cui il corrispettivo viene incassato; la relativa fattura dovrà inoltre essere integrata, anche se emessa in un momento antecedente all’incasso che causa la fuoriuscita dal regime.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito inoltre che deve essere assoggettata a IVA l’intera operazione che supera la soglia di 100.000 euro, senza possibilità di scindere il corrispettivo oggetto di fatturazione; in altre parole, il contribuente forfetario che, ad esempio, ha conseguito nel corso dell’anno un volume di ricavi o compensi pari a 90.000 euro, ed effettua un’operazione dal valore di 20.000 euro, incassandone contestualmente il corrispettivo, deve emettere la fattura applicando l’IVA sull’intero valore dell’operazione (20.000 euro), e non solo sull’importo oltre soglia (10.000 euro).

Diversamente, le operazioni fatturate anteriormente all’incasso oltre soglia rimangono soggette al regime forfetario; di conseguenza, tali operazioni non devono essere indicate nella dichiarazione annuale IVA, nemmeno nel caso in cui il relativo corrispettivo sia stato incassato successivamente alla fuoriuscita dal regime.

Il superamento della soglia di 100.000 euro ha effetti anche sull’applicazione delle ritenute d’acconto; in linea generale, i contribuenti forfetari non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta, e non sono tenuti a operare tali ritenute (salvo il caso in cui si tratti di redditi di lavoro dipendente o assimilati).

In merito, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che, tenuto conto che le ritenute sono operate all’atto del pagamento, le stesse vanno applicate ai compensi percepiti dal professionista che comportano il superamento della soglia e a quelli successivi; diversamente, le ritenute non devono essere operate retroattivamente per i compensi incassati prima del superamento del limite.

Per quanto riguarda le operazioni passive, il professionista assume il ruolo di sostituto d’imposta solo a decorrere dal primo pagamento effettuato successivamente al superamento della soglia, anche nel caso in cui la fattura già ricevuta non indichi l’importo della ritenuta.”

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