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lunedì 18 settembre 2023

News - Requisiti per l’esercizio dell’attività di agenzia

News

Il professionista deve possedere specifici requisiti morali e professionali, che vengono regolarmente verificati. In Esac Formazione i corsi per ottenere l’abilitazione

 

Si ricordano di seguito i requisiti che devono essere posseduti da titolari di impresa individuale, legali rappresentanti di società, preposti e tutti coloro che svolgono l'attività di agenzia a qualsiasi titolo per conto dell'impresa

Requisiti morali

Non essere stato condannato per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria ed il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione o sia stata concessa la sospensione condizionale della pena; sono ostativi anche i reati per i quali la pena sia stata patteggiata ai sensi degli artt. 444 e 445 CPP.

Non essere sottoposto a misure di prevenzione antimafia.

Requisiti professionali

Essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale o di una laurea in materie commerciali o giuridiche; oppure aver frequentato, con esito positivo, apposito corso professionale istituito o riconosciuto dalle regioni.

Oppure, ancora, aver prestato la propria opera per almeno due anni negli ultimi cinque alle dipendenze di un’impresa, con qualifica di viaggiatore piazzista o con mansioni di dipendente qualificato addetto al settore vendite (inquadrato in uno dei primi due livelli contrattuali), coadiuvante, titolare o amministratore di società con attività di vendita o somministrazione.

Per il riconoscimento del titolo di studio conseguito all'estero o di altro titolo/esperienza professionale svolta all'estero ai fini dell'accesso all'attività di agente e rappresentante è possibile scaricare l'informativa e la modulistica dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico.

Diritto di stabilimento

Le imprese aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea che esercitano regolarmente l'attività in tale Stato possono aprire sul territorio nazionale sedi secondarie o unità locali per svolgere la medesima attività.

Sanzioni

Inibizione dell'attività. L'inibizione all'esercizio dell'attività di agente o rappresentante di commercio può avvenire nei seguenti casi:

  • per perdita di uno dei requisiti di onorabilità;
  • nei casi di incompatibilità;
  • quando intervenga un provvedimento di interdizione o inabilitazione;
  • per decesso del titolare, se subentrano nell'attività soggetti senza requisiti (SCIA con Mod.ARC).

I provvedimenti di inibizione dell'attività sono annotati ed iscritti per estratto nella sezione REA del Registro Imprese. Avverso i provvedimenti inibitori di avvio o di prosecuzione dell'attività è ammesso ricorso gerarchico al Ministero dello sviluppo economico.

Sanzioni amministrative. Chiunque esercita l'attività di agente o rappresentante di commercio senza il possesso dei requisiti previsti dalla normativa è punito con la sanzione amministrativa da Euro 516 a Euro 2.065.
Alle medesime sanzioni sono soggetti i mandanti che stipulano un contratto di agenzia con persona non in possesso dei requisiti previsti dalla normativa.

Verifica dinamica della permanenza dei requisiti

Secondo quanto disposto dagli artt. 6 e 7 del Decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 26.10.2011, le Camere di Commercio ogni 5 anni avviano la verifica della permanenza dei requisiti in capo all’agente, precisamente:

  • dei requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività di agente e rappresentante di commercio da parte delle imprese iscritte nel Registro Imprese e  dei loro preposti o soggetti che svolgono l'attività per conto dell'impresa;
  • dei requisiti di idoneità per i soggetti iscritti nell’apposita sezione del R.E.A..

Attività incompatibili

L'Agente o il rappresentante di commercio non può svolgere contestualmente:

A) attività di mediazione (immobiliare/merceologica) ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 204/1985

B) un'attività dipendente presso enti privati, associazioni od enti pubblici (esclusi i dipendenti pubblici autorizzati e in part-time al 50%).

ESAC FORMAZIONE organizza periodicamente corsi professionalizzanti per coloro che intendono esercitare l’attività di agente di commercio, fornendo la preparazione adeguata per il superamento dell'esame abilitante.

Per ulteriori informazioni relativamente le modalità di svolgimento del corso clicca qui, oppure contatta Esac Formazione al numero 0444-964300.

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