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giovedì 26 gennaio 2023

News - Il nuovo regime forfettario per il 2023

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La soglia di ricavi e compensi per accedere alla tassazione a forfait è ora di 85 mila euro

 

La Legge di Bilancio 2023 innalza a 85 mila euro la soglia di ricavi e compensi che consente di applicare un’imposta forfettaria del 15% sostitutiva di quelle ordinariamente previste.

La disposizione prevede, inoltre, la cessazione di tale agevolazione per coloro che avranno maturato compensi o ricavi superiori ai 100 mila euro, senza aspettare l’anno fiscale seguente.

In particolare, la norma, lettera a), modifica il comma 54, dell’articolo 1, della legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190), che istituisce, per gli esercenti attività d'impresa e arti e professioni, un regime forfetario di determinazione del reddito da assoggettare a un’unica imposta sostitutiva di quelle dovute con aliquota al 15 per cento (5% per le nuove attività).

La lettera a) del comma 54, della legge, come modificata, porta a 85.000 euro (prima era 65.000 euro) il limite dei ricavi conseguiti o compensi percepiti nell'anno precedente per accedere al regime forfettario agevolato.

La disciplina del regime forfetario è riservata alle persone fisiche titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo, compresi gli agenti di commercio, che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65mila euro e hanno sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori.

Non devono inoltre aver percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, eccedenti l’importo di 30.000 euro (comma 2, lett. d)).

In estrema sintesi, l’accesso a tale regime comporta i seguenti sconti fiscali:

  • determinazione agevolata del reddito imponibile mediante l’applicazione, ai ricavi conseguiti o compensi percepiti, di un coefficiente di redditività stabilito ex lege, con deduzione dei contributi previdenziali obbligatori, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico;
  • applicazione al reddito imponibile di un’unica imposta, nella misura del 15%, sostitutiva di quelle ordinariamente previste (imposte sui redditi, addizionali regionale e comunale, Irap) ridotta al 5%, a determinate condizioni, per le nuove attività.

Inoltre, la lettera b) modifica il comma 71, disponendo, come anticipato, che chi avrà compensi o ricavi superiori ai 100 mila euro uscirà immediatamente dal forfettario, senza aspettare l’anno fiscale seguente. Conseguentemente sarà dovuta l'imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite. Chi invece supererà la nuova soglia degli 85 mila, restando sotto ai 100 mila, uscirà dal regime forfettario a partire dall’anno successivo, come già previsto dalla legislazione vigente.


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