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venerdì 30 settembre 2022

News - Agente, procacciatore o mediatore? Facciamo chiarezza

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Vediamo da vicino cosa distingue queste figure, i loro limiti e gli obblighi

 

Nel processo di espansione commerciale delle imprese, l’agente di commercio, rappresenta una figura indispensabile, svolgendo sia funzioni di marketing, che azioni di vera e propria rappresentanza territoriale, in particolare, per le aziende che non detengono un primario interesse ad una riorganizzazione territoriale e logistica.

L’attività dell’agente di commercio, presenta le seguenti caratteristiche:
1) la promozione o la conclusione, tra preponente e terzi, di affari in una determinata zona, verso remunerazione (provvigione);
2) il rapporto con l’impresa mandante ha il carattere della stabilità sia in termini di operatività, sia in termini di durata del contratto;
3) il rapporto di lavoro che lega l’agente alla casa preponente è caratterizzato da assenza di subordinazione;
4) l’agente è dotato di piena autonomia nello svolgimento dell’attività di agenzia, con gestione a proprio rischio.

Risulta importante distinguere la figura di agente e rappresentante di commercio rispetto ad una figura simile nei caratteri, costituita dal procacciatore d’affari, che si differenzia sostanzialmente dal primo per l’assenza di stabilità del rapporto d’affari con la casa mandante e la mancanza di una zona predeterminata di competenza. È dunque l’occasionalità del rapporto con la mandante, la chiave di distinzione del rapporto tra agente e procacciatore d’affari.

I caratteri tipici del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell’incarico di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell’ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo con quest’ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l’obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo.

Il rapporto di procacciatore d’affari si concreta nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all’imprenditore da cui ha avuto l’incarico di procurare tali commissioni: mentre la prestazione dell’agente è stabile, avendo egli l’obbligo di svolgere l’attività di promozione dei contratti, la prestazione del procacciatore è occasionale nel senso che dipende esclusivamente dalla sua volontà.

Delinea molto bene questa figura professionale la Cass. S.U. n. 19161/2017 che così recita: “Il procacciatore d’affari è un collaboratore occasionale la cui attività promozionale è normalmente attuativa del rapporto intercorrente con il preponente, dal quale soltanto può pretendere il pagamento della provvigione; egli è quindi collaboratore della società preponente (o dell’agente di quest’ultima), che svolge un’attività, caratterizzata dall’assenza di subordinazione e dalla mancanza di stabilità, consistente nella segnalazione di potenziali clienti e nella raccolta di proposte di contratto ovvero di ordini, senza intervenire nelle trattative per la conclusione dei contratti. Il suo compito è limitato a mettere in contatto le parti su incarico di una di queste.”

Rispetto invece al mediatore, altra figura importante nell’ambito del commercio, le differenze sono più determinanti, in quanto il mediatore non ha il compito di concludere o promuovere gli affari per conto del preponente, quanto piuttosto di favorire il contatto tra un potenziale venditore con un potenziale acquirente.

Il codice civile definisce la nozione di mediatore all’art 1754 come “colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza”.

Un soggetto quindi, per considerarsi mediatore non deve essere legato ad alcuna delle parti intermediate: la sua attività si caratterizza per il fatto di essere imparziale e autonoma rispetto alle parti messe in contatto.

Il mediatore si distingue, poi, dall’agente di commercio in quanto quest’ultimo è obbligato a svolgere attività diretta a promuovere la conclusione dei contratti in una zona determinata per conto del preponente. Il tratto tipico, in questo caso, è l’esistenza di un incarico e la stabilità dello stesso.

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