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mercoledì 16 marzo 2022

News - Come funziona la pensione anticipata con quota "102"

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I chiarimenti dell’Inps in merito a decorrenza, contribuzione, cumulabilità

 

La legge di bilancio 2022 ha previsto una nuova modalità di accesso al pensionamento anticipato, con introduzione della nuova “Quota 102”.

Con la circolare n. 38 dell’8 marzo 2022, INPS ha fornito un riepilogo delle regole applicative. Vediamole da vicino in estrema sintesi.

Requisiti di accesso
L'articolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha abolito “Quota 100” e introdotto in forma sperimentale per il 2022 la pensione “Quota 102”, ovvero il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2022, di un’età anagrafica di almeno 64 anni ed un’anzianità contributiva di almeno 38 anni.

La legge di bilancio 2022, infatti, ha integrato la disciplina relativa a “Quota 100” prevedendo che “i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva sono determinati in 64 anni di età anagrafica e 38 anni di anzianità contributiva per i soggetti che maturano i requisiti nell’anno 2022. Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2022 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data".

Possono usufruire di “Quota 102” i lavoratori del settore pubblico e privato iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive gestite dall’INPS o alla Gestione separata.

Decorrenza del trattamento pensionistico
Ai fini della decorrenza del trattamento pensionistico in argomento è prevista una disciplina diversificata a seconda del datore di lavoro, pubblico o privato, nonché della Gestione previdenziale a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

In particolare, per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati e per i lavoratori autonomi, la decorrenza prevista è di tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti.

Il calcolo dei contributi e attività lavorativa
La circolare INPS precisa, relativamente al calcolo dei contributi, che sono confermate, come per “Quota 100”, le seguenti indicazioni:

- facoltà di cumulare, tutti e per intero, i periodi assicurativi versati o accreditati presso due o più forme di assicurazione obbligatoria gestite dall’INPS;
- divieto di cumulo con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli da lavoro autonomo occasionale nel limite dei 5.000 euro lordi annui.

Per “Quota 102” è valida la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione, utile per il diritto alla pensione di anzianità, ove richiesto dalla Gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

I lavoratori che perfezionano i prescritti requisiti nel periodo compreso tra il 2019 e il 2021 per la pensione “Quota 100”, ovvero entro il 2022 per la pensione “Quota 102”, possono conseguire il relativo trattamento pensionistico in qualsiasi momento, anche successivo a tali date.

Quota 102 per i titolari di assegno ordinario di invalidità
INPS ricorda, inoltre, che l’assegno ordinario di invalidità (liquidato ai sensi alla legge 222/1984) non può essere trasformato in pensione di anzianità, oggi detta pensione anticipata, come “Quota 100” e “Quota 102”.

Per coloro che hanno maturato i requisiti per “Quota 102” è possibile, prima di ottenere l'assegno ordinario di invalidità o durante la titolarità dell’assegno stesso, richiedere la pensione esclusivamente in caso di cessazione della titolarità dell’assegno ordinario di invalidità, per mancata conferma o a seguito di revisione per motivi sanitari

Modalità di presentazione delle domande
La domanda di pensione può essere presentata direttamente dal richiedente accedendo con le proprie credenziali (SPID, Carta nazionale dei servizi, Carta di identità elettronica 3.0) al sito www.inps.it e compilando la domanda telematica, oppure rivolgendosi agli Istituti di Patronato, abilitati all’intermediazione delle istanze di servizio all’INPS.

Ricordiamo che per ulteriori informazioni e per la presentazione della domanda di pensione, nella sede provinciale di Confcommercio e in tutte le sedi mandamentali dell’associazione sono disponibili gli esperti del Patronato 50&PiùEnasco di Confcommercio Vicenza (0444 964300). 

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