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venerdì 28 gennaio 2022

News - Legge di Bilancio 2022 e altre disposizioni fiscali

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Dalle aliquote Irpef all’abrogazione del’Irap, fino alla fatturazione elettronica: i principali punti di interesse per gli agenti

 

Con l’approvazione della Legge di Bilancio 2022 e di altre disposizioni fiscali, non mancano le novità che interessano professionisti e imprese. Di seguito i principali punti di interesse per gli Agenti e Rappresentanti di Commercio, in particolare vediamo da vicino:

  1. le nuove aliquote IRPEF;
  2. le nuove detrazioni IRPEF;
  3. l’abrogazione IRAP;
  4. l’Assegno Unico Universale;
  5. l’estensione della fattura elettronica a soggetti «minimi» / forfettari.

1. LE NUOVE ALIQUOTE IRPEF

L’imposta sul reddito delle persone fisiche IRPEF si applica sui redditi che rientrano in alcune categorie individuate dalla legge ed è un’imposta progressiva, in quanto colpisce il reddito con aliquote che dipendono dagli scaglioni di reddito. Il reddito imponibile e l’imposta da versare sono determinati, rispettivamente, al netto degli oneri deducibili e delle detrazioni per oneri.

Aliquote e scaglioni IRPEF

Le nuove aliquote applicabili ai nuovi scaglioni di reddito, a decorrere dall’1 gennaio 2022, sono le seguenti:

  • fino a 15.000 euro: 23%;
  • oltre 15.000 e fino a 28.000 euro: 25%;
  • oltre 28.000 e fino a 50.000 euro: 35%;
  • oltre 50.000 euro: 43%.

Nella tabella seguente si riporta, in forma schematica, il confronto tra il sistema di aliquote e scaglioni IRPEF previgenti e il sistema introdotto dalla Legge di Bilancio in esame:

 Reddito

Aliquote fino al 31 dicembre 2021

Aliquote dal 1° gennaio 2022

fino a 15.000 euro

23%

23%

da 15.001 euro a 28.000 euro

27%

25%

da 28.001 euro a 50.000 euro

38%

35%

da 50.001 a 55.000 euro

38%

43%

da 55.001 euro a 75.000 euro

41%

43%

 

2. LE NUOVE DETRAZIONI IRPEF

Le detrazioni per redditi di lavoro autonomo e di impresa minore, a decorrere dall’1 gennaio 2022, sono modificate nel modo seguente:

  • 1265 euro se il reddito complessivo non supera i 5.500 euro;
  • 500 euro + l'aumento del prodotto fra 765 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro (diminuito del reddito complessivo) e 22.500 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è compreso tra i 5.500,01 euro ed i 28.000 euro;
  • 500 euro se il reddito complessivo è compreso tra i 28.000,01 ed i 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro (diminuito del reddito complessivo) e l’importo di 22.000 euro.

 La detrazione per tali redditi è aumentata di un importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo è superiore a 11.000 euro ma non a 17.000 euro.

Reddito complessivo annuo

 Detrazione annua autonomi 2022 e modalità di calcolo

Fino a 5.500 euro

1.265 euro

Da 5.500,01 euro e fino a 28.000,00 euro

500 + (1.265-500) X (28.000-reddito) / 28.000-5.500)

Da 28.000,01 euro e fino a 50.000,00 euro

500 X (50.000 - reddito) / (50.000-28.000)

Da 55.000,01

0


3. IRAP – ESCLUSIONE IRAP PER LE PERSONE FISICHE

È stata accolta la richiesta di FNAARC e Confcommercio ai vari Governi che negli ultimi anni si sono succediti, di eliminare l’IRAP per gli Agenti e Rappresentanti di Commercio. A decorrere dal 2022, infatti, viene abrogata l’IRAP per i seguenti soggetti:

  • le persone fisiche esercenti attività commerciali;
  • le persone fisiche esercenti arti e professioni (compresi anche gli Agenti di Commercio costituiti in forma di ditta individuale).

Nel 2022 le persone fisiche esercenti attività d’impresa ed arti e professioni, in relazione a quanto dovuto per l’anno di imposta 2021 (ultimo anno fiscale), dovranno:

  • presentare la dichiarazione IRAP 2022 (relativa al 2021) entro il 30/11/2022,
  • versare, entro il 30/06/2022, il saldo IRAP anno 2021 (oppure, entro il 22/08/2022 con la maggiorazione dello 0,4%).

Gli stessi contribuenti non dovranno evidentemente versare acconti IRAP relativi all’anno 2022.

Continueranno ad essere assoggettati a IRAP i soggetti passivi, diversi dalle persone fisiche, previsti dal D.lgs. n. 446/1997, compresi gli Agenti di Commercio costituiti in forma societaria. L’elenco completo di seguito:

  • società di capitali, società cooperative, società europee di cui al regolamento CE 2157/2001 e società cooperative europee di cui al regolamento CE 1435/2003;
  • enti commerciali (inclusi i trust esercenti attività commerciali):
  • società in nome collettivo, società in accomandita semplice e società (ad esempio società di armamento e società di fatto);
  • società semplici e associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni (ad esempio studi associati);
  • enti privati non commerciali (ivi inclusi i trust non esercenti attività commerciali);
  • stabili organizzazioni, basi fisse o uffici di soggetti non residenti;
  • Amministrazioni Pubbliche, ecc.

4. ASSEGNO UNICO UNIVERSALE

A partire dall’1 marzo 2022 entra in vigore l’Assegno Unico Universale per i figli, erogato dall’INPS in seguito alla presentazione di un’apposita domanda, che andrà a sostituire altri benefici attualmente in vigore (tra i principali, l’assegno per il nucleo familiare e le detrazioni fiscali per i figli a carico sotto i 21 anni).

Fino a tale data rimangono applicabili le misure a sostegno dei figli a carico, tra cui le detrazioni IRPEF.

Le domande per l’Assegno Unico Universale possono essere presentate a partire dall’1 gennaio 2022.

Le domande possono essere presentate in qualunque momento dell’anno e, se accolte, danno diritto all’erogazione del beneficio fino al mese di febbraio dell’anno successivo. Tutte le domande presentate entro il 30 giugno di ciascun anno danno comunque diritto agli arretrati dal mese di marzo.

L’Assegno Unico Universale per i figli:

  • è una prestazione erogata mensilmente dall’INPS a tutti i nuclei familiari con figli di età inferiore a 21 anni che ne faranno richiesta mediante un’apposita domanda;
  • spetta a tutti i nuclei familiari indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori (non occupati, disoccupati, percettori di reddito di cittadinanza, lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e pensionati) e senza limiti di reddito;
  • ha un importo commisurato all’ISEE (“Indicatore della Situazione Economica Equivalente”): la presentazione di questo documento è necessaria per ottenere un assegno pieno, commisurato alla situazione economica della famiglia. Nel caso in cui non si volesse presentare un ISEE, è comunque possibile fare domanda per l’Assegno Unico ed ottenere l’importo minimo per ciascun figlio.

L’importo spettante a seguito di richiesta dell’Assegno Unico verrà erogato direttamente dall’INPS all’interessato mediante:

- accredito su conto corrente bancario o postale, su carta di credito o debito dotata di IBAN, libretto di risparmio dotato di IBAN (il conto deve risultare intestato o cointestato al beneficiario);
- in contanti presso uno sportello postale;
- accredito sulla carta per i nuclei beneficiari di reddito di cittadinanza.

A decorrere dall’1 marzo 2022:

  • le detrazioni IRPEF per i figli a carico saranno applicabili solo con riferimento ai figli a carico di età pari o superiore a 21 anni;
  • per i figli a carico di età pari o superiore a 21 anni disabili, le detrazioni IRPEF saranno applicabili in aggiunta all’assegno unico e universale, ma sono abrogate le maggiorazioni delle detrazioni precedentemente previste per i figli a carico disabili;
  • sono abrogate:
    • la maggiorazione della detrazione per i figli a carico con meno di 3 anni di età;
    • la maggiorazione della detrazione in caso di almeno 4 figli a carico (essendo prevista in tal caso un apposito aumento dell’assegno unico e universale).

La domanda per l’Assegno Unico può essere effettuata:

- accedendo dal sito web www.inps.it, al servizio “Assegno unico e universale per i figli a carico” con SPID almeno di livello 2, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico);
- tramite enti di patronato (ad esempio il Patronato 50&PIÙ, presso Confcommercio Vicenza o nelle sedi Confcommercio mandamentali).

 

5. ESTENSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA A SOGGETTI «MINIMI» / FORFETTARI

Il Consiglio dell’Unione Europea proroga al 31/12/2024 l’autorizzazione all’Italia a stabilire l’obbligatorietà del formato elettronico della fattura.

L’U.E. ha consentito inoltre allo Stato italiano di estendere l’obbligo della fattura elettronica anche ai soggetti che beneficiano della franchigia per le piccole imprese.

Saranno, quindi, obbligati a emettere fattura in formato elettronico anche i soggetti passivi che applicano i seguenti regimi:

  • regime forfettario
  • regime di vantaggio

Tuttavia si segnala che ad oggi non è stata definita la data di decorrenza dell’adempimento per tali soggetti.

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