GIRO DI VITE SU SCONTRINI, EREDITA’ E AUTO AZIENDALI
Nr. 19 del 16/10/2006
La Finanziaria vera e propria sta subendo ancora gli ultimi ritocchi prima dell’approvazione definitiva del Parlamento, ma, per certi versi, sta già incidendo sulla vita delle imprese, attraverso le norme introdotte fin da subito da un decreto legge collegato, il 230/2006 del 3 ottobre scorso, che dovrà successivamente essere convertito entro sessanta giorni dall’emanazione. Si tratta del provvedimento che contiene misure su accertamento, riscossione, contrasto all’evasione fiscale e potenziamento dell’amministrazione finanziaria. Tutti però lo conoscono per l’oramai “famigerata” norma che introduce la chiusura dell’attività, fino a due mesi, nel caso l’impresa non emetta, per una sola volta, lo scontrino o la ricevuta fiscale. Una “sorpresa” che la dice lunga su qual è l’opinione del Governo su uno dei settori trainanti dell’economia italiana (e l’unico veramente in crescita), vale a dire il terziario.
Ma vediamo da vicino, ed in estrema sintesi, gli articoli del decreto che riguardano più da vicino il mondo delle imprese ed in particolare quelle del commercio, del turismo e dei servizi.
Caccia allo scontrino
Cominciamo allora proprio dalla norma sullo scontrino fiscale. Il decreto irrigidisce le sanzioni accessorie per le violazioni commesse con riferimento alla emissione della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale. Attualmente la sanzione della sospensione della licenza o dell’autorizzazione (chiusura dell’esercizio da 15 giorni a due mesi) veniva applicata qualora fossero state definitivamente accertate tre distinte violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale, compiute in giorni diversi nel corso di un quinquennio. La disposizione contenuta nel provvedimento fa sì che questa sanzione venga ora applicata sulla base di una sola “violazione definitivamente accertata”. Con questa definizione si intende una violazione per la quale è stato esaurito tutto l’iter procedurale previsto dalla attuale normativa sull’accertamento, successivamente alle eventuali impugnative che il contribuente può attivare contro i singoli atti (processo verbale di constatazione, avviso di accertamento).
La tassa di successione si camuffa
Non si chiama tassa di successione, ma, alla fine, il risultato non cambia. Vengono infatti inserite, tra gli atti soggetti a registrazione, le dichiarazioni di trasferimenti per causa di morte, e l’imposta relativa è dovuta dagli eredi, dai legatari e dagli altri soggetti obbligati entro i termini stabiliti per la presentazione della dichiarazione di successione (dodici mesi). In caso di trasferimenti per causa di morte di beni immobili o diritti reali immobiliari, l’imposta di registro si applica nella misura del 2% ai parenti fino al 4° grado, affini in linea retta, nonché affini in linea collaterale fino al terzo grado, con esclusione del coniuge e dei parenti in linea retta. Per tutti gli altri soggetti l’imposta è del 4%. Se i trasferimenti hanno per oggetto aziende, azioni, obbligazioni, altri titoli o quote sociali, l’imposta di registro è del 4% sul valore eccedente 100.000 euro, in caso di coniuge e parenti in linea retta. Passa al 6% in caso di parenti fino al quarto grado e di affini in linea retta nonché di affini in linea collaterale, mentre per tutti gli altri soggetti cresce all’ 8%.
Particolari disposizioni sono previste per i trasferimenti di aziende (o di obbligazioni, titoli, quote, denaro contante) tramite donazioni o altri atti a titolo gratuito a favore del coniuge e di parenti in linea retta: è stabilito l’obbligo di indicare, nei relativi atti di donazione, gli estremi di analoghi atti posti in essere anteriormente nonché i valori relativi. Per l’incompletezza o l’inesattezza delle indicazioni richieste si applica una sanzione da uno a due volte la maggiore imposta dovuta.
Sale la tassazione delle plusvalenze da cessioni di immobili
Passa dal 12,50% al 20% l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cessioni di immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni o di terreni, suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. Rimane fermo l’intervento del notaio, che provvede sia al versamento dell’imposta su provvista del cedente, che alla comunicazione alla Agenzia delle entrate dei dati dell’operazione, con l’applicazione dell’imposta sostitutiva.
Auto aziendali,
diminuita la deduzione
Nel caso di uso della autovettura da parte di esercenti arti e professioni in forma individuale, la percentuale di deducibilità scende dall’attuale 50% al 25%. Viene salvaguardata invece la percentuale di deduzione dei costi per le auto degli agenti e rappresentanti di commercio, nella misura dell’80%.
Non sono più integralmente deducibili i costi per le auto aziendali date in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta, mentre rimane deducibile la parte di costo che ha già concorso alla formazione del reddito di lavoro dipendente.
Gas metano, accisa ridotta
per i commercianti
Tra tante brutte notizie, anche una nota positiva. Il decreto dispone, ex novo, la riduzione dell’accisa sul consumo di gas metano per tutto il settore della distribuzione commerciale. L’imposta di consumo sul gas passa da 17,33074 ecent/m3 a 1,2498 ecent/m3 per le imprese della distribuzione commerciale. La nuova disposizione, più volte richiesta da Confcommercio, annulla la forte discriminazione ai danni delle imprese della distribuzione in materia di imposte di consumo sul gas metano impiegato nell’attività aziendale. Va rilevato che finora, per queste imprese, il diverso trattamento fiscale si poteva quantificare in un aggravio del 35% in termini di maggiori costi.
Contributi ed esenzione
dal bollo per i mezzi ecologici
Per incentivare la riconversione am bien tale del parco circolante, è previ sta l’esenzione per 2 anni dal pagamento del bollo auto per le autovet ture immatricolate Euro 4 o Euro 5 e che emettono meno di 140 gram mi di CO2 al chilometro, ac qui state entro il 31 dicembre del 2007 in sostituzione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto pro mi scuo Euro 0 o Euro 1. L’esenzione sarà estesa a 3 anni in caso di acquisto di autoveicoli con cilindrata inferiore ai 1300 cc. Tali agevolazio ni non si applicheranno nel caso di acquisto di veicoli di peso superiore ai 2.600 kg (i così detti SUV, sulla cui definizione però non c’è anco ra chiarezza) salvo quelle aventi un numero di posti pari o superiore ad 8.
Anche per il parco autocarri è previsto un contributo di 1.000 euro per ogni acquisto di veicolo commerciale con portata inferiore alle 3,5 tonnellate immatricolato Euro 4 o Euro 5, che avvenga in sostituzione di veicoli della medesima categoria e portata ma più inquinanti (Euro 0 ed Euro 1).
E’ previsto anche un contributo di 1.500 euro (elevabili a 2.000 qualora le emissioni di CO2 di dette autovetture siano inferiori a 120 g al chilometro) per l’acquisto di autovetture omologate dal costruttore anche per essere alimentate a metano.
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