RIMBORSI IVA AUTO, ENTRO IL 15 DICEMBRE LE DOMANDE
Nr. 18 del 02/10/2006
La notizia ha fatto scalpore nelle scorse settimane, perché ha aperto una breccia nei conti pubblici proprio nel momento in cui il Governo sta definendo le linee generali della Finanziaria da 30 miliardi. Stiamo parlando della sentenza emessa dalla Corte di giustizia europea, che ha dichiarato illegittime le norme fiscali italiane sull’indetraibilità dell’Iva assolta per l’acquisto di veicoli da parte di soggettivi passivi dell’imposta.
La decisione provoca effetti per tutti quegli imprenditori che utilizzano, per il compimento dell’attività di impresa, uno o più veicoli in modo strumentale e inerente l’attività e hanno potuto finora detrarre l’imposta soltanto parzialmente, nei limiti consentiti dalla legge italiana (15% massimo).
Tale limitazione, protrattasi dal 1980 nel nostro ordinamento in forza delle continue proroghe introdotte con tutte le recenti leggi finanziarie, è - per la Corte - ingiustificata, perché “le autorità nazionali non possono opporre ad un soggetto passivo una disposizione che deroga al principio del diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto” enunciato in un’apposita direttiva Ue.
A fronte di questo pronunciamento in sede europea si apre, per i contribuenti italiani, la possibilità di ricalcolare il proprio debito ai fini Iva secondo le modalità prevista dalla stessa direttiva: computare cioè l’imposta da detrarre “nella misura in cui i beni e i servizi sono stati impiegati ai fini di operazioni soggette ad imposta”. In questo senso la questione può riguardare quegli imprenditori italiani che dichiarino di impiegare tali mezzi in modo strumentale nell’esercizio della propria attività e che indichino in che percentuale (superiore al 15% attualmente consentito) la detrazione spetti in funzione dell’utilizzo del veicolo.
Infatti l’ordinamento fiscale vigente riconosce già ipotesi di deducibilità integrale dell’Iva sui veicoli sia nelle ipotesi in cui questi siano beni ad uso esclusivamente strumentale (ad esempio società di autonoleggio), oppure per determinate categorie di operatori economici (come gli agenti e rappresentanti di commercio, per i quali è riconosciuto il carattere meramente strumentale del veicolo per l’esercizio dell’attività).
Si apre ora, proprio sulla scorta della sentenza, il capitolo dei rimborsi, che possono essere richiesti dalle imprese per gli acquisti effettuati negli anni scorsi. A questo proposito è stato recentemente pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 215, il decreto legge 15 settembre 2006. Vediamolo allora nei particolari. I soggetti interessati sono tutti quelli passivi d’imposta che hanno effettuato acquisti ed importazioni dei beni oggetto delle domande di rimborso, fino al 13 settembre 2006. I beni per i quali ora l’Iva diventa detraibile sono ciclomotori, motocicli, autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo e relativi componenti e ricambi. Non solo: la detraibilità dell’Iva riguarda anche i servizi di manutenzione e riparazione relative ai beni in questione. Il termine ultimo entro il quale deve essere presentata l’istanza di rimborso, a pena di decadenza, è il 15 dicembre 2006, ma l’Agenzia delle entrate approverà lo specifico modello di istanza da utilizzare obbligatoriamente per attivare la procedura di rimborso entro il prossimo 30 ottobre 2006.
Una volta accertato il diritto al rimborso dell’imposta versata, questa non può essere detratta o utilizzata in compensazione di altri oneri, come invece accade con le normali procedure di detrazione e compensazione vigenti: si tratta cioè di un rimborso ” a favore del contribuente.
Su questo provvedimento, comunque, Confcommercio non ha mancato di esprimere alcune perplessità, soprattutto per quanto riguarda il termine di decadenza imposto per attivare la procedura dell’eventuale rimborso. La normativa fiscale italiana, infatti, già prevede la possibilità di richiedere l’Iva eventualmente pagata in più e la sede “naturale” per evidenziare il rimborso è quella della dichiarazione annuale: questo principio non è rispettato in questa occasione, nella quale, invece, sarebbero necessari tempi più lunghi per poter “ricostruire” la posizione creditoria del contribuente, anche alla luce dei probabili elementi da considerare e dei requisiti che verranno richiesti nel modello di istanza da presentare.
In questo senso, infatti, il recente provvedimento potrebbe subire censure in sede europea a causa delle limitazioni imposte alle norme sui rimborsi vigenti in Italia a meno che, nell’iter parlamentare necessario per la sua conversione in legge (che dovrebbe avvenire entro il 14 novembre) non vengano apportate le opportune modifiche.
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