DALL’INPS VIA LIBERA ALLA TOTALIZZAZIONE
Nr. 11 del 12/06/2006
L’Inps fornisce le istruzioni per dare il via libera alla nuova totalizzazione (introdotta dal Decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42), che prevede la possibilità del lavoratore di ottenere un’unica pensione cumulando gratuitamente i contributi versati in più gestioni previdenziali.
Vediamo da vicino gli aspetti più importanti della nuova disciplina.
I destinatari
La totalizzazione può essere utilizzata dai lavoratori dipendenti e autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri), dagli iscritti alla gestione separata, dai liberi professionisti iscritti ad una delle Casse privatizzate e private, nonché dagli iscritti alle forme assicurative sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria
Le prestazioni e i requisiti
Le prestazioni conseguibili mediante l’esercizio della totalizzazione sono:
• la pensione di vecchiaia con 65 anni di età e almeno 20 anni di anzianità contributiva;
• la pensione di anzianità con 40 anni di anzianità contributiva; la pensione di inabilità;
• la pensione indiretta ai superstiti.
Il lavoratore può però esercitare la facoltà di cumulare i periodi contri butivi non coincidenti solo a deter minate condizioni. In particolare:
a. l’assicurato non deve essere titolare di un trattamento pensionistico erogato da una delle gestioni destinatarie della normativa della totalizzazione;
b. per la pensione di vecchiaia e la pensione di anzianità possono essere incluse nel cumulo dei periodi contributivi le sole gestioni nelle quali si è in possesso di anzianità contributiva pari ad almeno sei anni. Aspetto importante è che, contrariamente a quanto previsto dalla previgente disciplina, la totalizzazione è stata estesa anche alle ipotesi in cui si raggiungano i requisiti minimi per il diritto alla pensione in uno dei fondi presso cui sono accreditati i contributi, sempreché, come già detto, l’interessato non sia già titolare di autonomo trattamento pensionistico.
c. la totalizzazione riguarda tutti e per intero i periodi assicurativi. Non è, quindi, possibile la totalizzazione parziale sia per quanto riguarda le gestioni sia per quanto riguarda i periodi contributivi di una singola gestione. Chiaro poi che ai fini del conseguimento del diritto ad un’unica pensione possono essere cumulati solo i periodi non coincidenti.
Incompatibilità
con la ricongiunzione
Un aspetto a volte non sottolineato è che la nuova norma sulla totalizzazione prevede l’incompatibilità tra la ricongiunzione dei periodi assicu rativi ai sensi delle leggi 7 febbraio 1979, n. 29 (utilizzata spesso per ri con giungere periodi all’interno delle varie casse dell’Inps o, ad esempio, tra Inps e Inpdap) e 5 marzo 1990, n. 45 (per le ricongiunzioni tra Inps, Inpdap e Casse privatizzate dei liberi professionisti). Tale in com patibilità è però sancita in modo diverso se la domanda di ricon giun zione è stata presentata prima o dopo l’entrata in vigore del decre to stesso, cioè prima o dopo il 3 marzo 2006. Nel caso in cui la domanda di ricongiunzione sia stata presentata dopo l’entrata in vigore di questa nuova disciplina, la preclusione ad esercitare il diritto alla totalizzazione si determina al momento dell’accettazione della ricongiunzione. Accettazione che si dà per acquisita quando, trattandosi di ricongiunzione a onere zero, l’iscritto non manifesta la sua volontà di non accettazione del provvedimento stesso entro il termine di 90 giorni dalla notifica. In caso di ricongiunzione a titolo oneroso, questa si considera accettata con l’effettuazione del primo pagamento, ovvero con il pagamento dell’intero onere.
Chi invece ha presentato domanda di ricongiunzione dei contributi secondo la Legge 29/79 o 45/90 prima del 3 marzo 2006 può recedere da questa prestazione, e quindi avvalersi della totalizzazione, solo qualora il procedimento non si sia ancora concluso con l’integrale pagamento dell’onere in unica soluzione, ovvero in forma rateale. La mancata conclusione del procedimento consente infatti al lavoratore di recedere e chiedere la restituzione dell’importo già versato a titolo di ricongiunzione, maggiorato degli interessi legali.
La domanda di recesso deve essere inoltrata dall’interessato allo stesso ente al quale era stata fatta domanda di ricongiunzione, prima o contestualmente alla presentazione della domanda di totalizzazione.
Tale facoltà di recesso è però a “scadenza”: deve essere esercitata al massimo entro due anni dall’entrata in vigore del decreto, cioè entro il 2 marzo 2008. Trascorso tale periodo, al lavoratore è preclusa la possibilità di avvalersi della totalizzazione anche in caso di successiva rinuncia al versamento dell’intero onere da ricongiunzione.
Totalizzazione
e pensione di vecchiaia
La circolare dell’Inps specifica poi quali sono i requisiti prescritti per il riconoscimento della pensione di vecchiaia in totalizzazione. Servono 65 anni di età (indistintamente per uomini e donne) e un’anzianità contributiva almeno pari a 20 anni. Si dovrà poi verificare se nei singoli ordinamenti presso cui si sono accreditati i contributi esistono altri specifici requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia. L’anzianità contributiva almeno pari a 20 anni deve essere l’effetto della sommatoria delle anzianità di contribuzione non coincidenti possedute in due o più forme assicurative di iscrizione.
Totalizzazione
e pensione di anzianità
Per il conseguimento della pensione di anzianità in totalizzazione sono richiesti i seguenti requisiti: anzianità contributiva non inferiore a 40 anni; sussistenza degli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età ed anzianità contributiva, eventualmente previsti dai singoli ordinamenti per l’accesso alla pensione (ad esempio cessazione dell’attività lavorativa dipendente).
Ai fini del perfezionamento del requisito dell’anzianità contributiva non inferiore a 40 anni richiesto per l’accesso alla pensione di anzianità da totalizzazione deve essere considerata la contribuzione utile al diritto. Pertanto, dovranno essere esclusi i periodi di contribuzione figurativa per malattia o disoccupazione, che saranno utili esclusivamente per il calcolo dell’ammontare della pensione.
A chi presentare domanda
La totalizzazione dei periodi assicurativi è conseguibile a domanda da presentarsi all’ente gestore della forma assicurativa a cui il lavoratore è, ovvero è stato, iscritto, vale a dire dove risulta accreditata l’ultima contribuzione a favore del lavoratore.
Qualora, al momento della doman da di prestazione in totalizzazione, il lavoratore dovesse risultare iscritto a più gestioni, è data facoltà di scegliere la gestione presso cui presentare la domanda.
L’ente che riceve la domanda dovrà attivarsi per avviare il procedimento, contattando gli enti presso i quali è stato iscritto il lavoratore e che dovranno essere citati nella domanda stessa.
Come viene calcolata
la pensione
Il calcolo della pensione liquidata attraverso la totalizzazione avviene con sistema così detto del “pro rata”. In pratica le gestioni presso cui il lavoratore è stato iscritto, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano la misura del trattamento in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati. Da non sottovalutare, però, che tale calcolo av vie ne con il sistema contributivo nel caso non si sia maturato il diritto a pensione in nessuna delle gestioni presso cui si hanno i contributi. Tale sistema è, nella maggior parte dei casi, penalizzante rispetto al sistema retributivo (che si basa cioè sulla media delle retribuzioni percepite negli ultimi anni di lavoro) o misto. Dunque chi, sommando i vari periodi maturati nelle singole gestio ni, avrebbe diritto ad una pensione calcolata con un metodo diverso dal contributivo deve fare bene i suoi calcoli prima di aderire alla totalizzazione. Potrebbe anche accadere che sia più conveniente pagare una ricongiunzione onerosa piuttosto che ricevere una pensione molto al di sotto delle aspettative.
Discorso a parte per chi, invece, ha raggiunto in almeno una gestione a carico degli enti previdenziali pubblici il diritto all’erogazione di una pensione. In questo caso il calcolo di quella quota di pensione “pro rata” avviene con il sistema previsto dall’ordinamento della predetta gestione. Ad esempio, qualora nel 2006 una lavoratrice richieda la pensione di anzianità in regime di totalizzazione in possesso di almeno 20 anni di contribuzione nell’assicurazione generale obbligatoria e alla decorrenza della pensione abbia già raggiunto l’età di 60 anni, il cal co lo della quota di pensione a carico dell’assicurazione generale obbli gatoria avverrà con il sistema di cal co lo previsto dall’ordinamento di tale forma assicurativa, che quindi sarà un sistema misto. Oppure, allo stesso modo, nel caso in cui un lavo ratore o una lavoratrice richiedano nel 2006 la pensione di anzianità in regime di totalizzazione avendo già maturato i requisiti per la pensione di anzianità nell’assicurazione gene rale obbligatoria (35 anni di contri buzione e 57 di età) il computo della quota di pensione avverrà sicuramente con il sistema retributivo.
La totalizzazione si rivela dunque un’opportunità interessante per tutti coloro che hanno avuto una vita lavorativa improntata alla flessibilità, con la conseguenza di avere contributi versati in più gestioni previdenziali. Si tratta però alla stesso tempo di una normativa piuttosto complessa, che richiede, prima di qualsiasi decisione in merito, la consulenza di esperti. A questo proposito, per qualsiasi chiarimento o informazione, è a disposizione, nella sede di via Faccio 38 a Vicenza, il personale del Patronato Enasco.
Torna alla pagina precedente