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martedì 04 gennaio 2005

E’ INIZIATA “LA CORSA” AI SALDI


Sarà ricordato come l’anno dei saldi anticipati. Il 2005, infatti, si è aperto all’insegna degli sconti, grazie alla delibera regionale che ha permesso l’avvio della stagione dei ribassi già a partire da oggi, lunedì 3 gennaio. Le vetrine dei negozi, dunque, sono ricche di proposte e i clienti sono già lì, pronti a cogliere al volo le occasioni. Come ogni anno, però, è il caso di fare chiarezza su quali sono le principali regole delle vendite straordinarie, ciò per correttezza nei confronti dei consumatori e per ricordare ai negozianti le buone norme da applicare.
La prima e più importante regole è che il negoziante ha l’obbligo di indicare sul cartellino il prezzo normale di vendita del prodotto, la percentuale di sconto e il prezzo finale. Importante è anche la disposizione della merce all’interno del negozio, perché quella in saldo va separata in modo chiaro ed inequivocabile da quella eventualmente in vendita a prezzo normale. Un aspetto spesso poco conosciuto è quello relativo alla possibilità di cambiare o meno il capo venduto: la disciplina generale degli acquisti durante il periodo di saldi lascia piena discrezionalità al negoziante, a patto però che non si tratti di prodotti danneggiati o non conformi all’uso. In questo caso, ed entro due mesi dalla data della scoperta del difetto, scatta l’obbligo per il negoziante di riparazione o sostituzione del capo. Qualora ciò risulti impossibile, e solo per questo motivo, si impone la restituzione dell’importo pagato.
Altri due “temi caldi” in periodo di saldi riguardano la possibilità di provare i capi e la loro stagione di appartenenza. Bene, va subito chiarito che la prova dei capi da parte del cliente prima dell’acquisto non è un obbligo da parte del negoziante. Inoltre i prodotti proposti in saldo non devono necessariamente appartenere alla stagione in corso.
Infine, le modalità di pagamento permesse non possono differire per i prodotti in saldo e per quelli a prezzo normale. Le carte di credito, quindi, devono essere accettate dal commerciante qualora sia esposto nel punto vendita l’adesivo che attesti la relativa convenzione.

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Molti negozianti, comunque, decidono volontariamente di dare al consumatore alcuni servizi e alcune garanzie in più nei periodi dei saldi. Si tratta ad esempio di quei negozi aderenti al programma “Re Cliente” (voluto dalla Confcommercio di Vicenza in collaborazione con la Camera di Commercio) che hanno scelto di partecipare all’iniziativa “Saldi garantiti”. Questi negozi, che espongono un apposito segno distintivo di riconoscimento, si impegnano a rispettare alcune regole deontologiche: accettare le carte di credito e il bancomat per il pagamento; sostituire, in caso di vizi o difetti, il prodotto venduto con eventuali articoli disponibili entro otto giorni dall’acquisto, o rimborsare in alternativa il prezzo delle merce anche rilasciando, qualora il cliente ne faccia richiesta, un buono da spendere dopo la chiusura dei saldi e comunque entro i 30 giorni successivi alla presentazione dello scontrino fiscale; far provare i capi acquistati su richiesta del cliente, con esclusione della biancheria intima e dei prodotti che per consuetudine non vengono provati; dare preventiva informazione, esponendo un cartello ben visibile, di eventuali riparazioni o adattamenti del capo acquistato a carico del cliente.

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