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Confcommercio Veneto Notizie

DIRITTO CAMERALE PER L’ANNO 2004

Nr. 10 del 25/05/2004

Anche nel 2004 le Camere di Commercio riscuoteranno il prescritto diritto annuale secondo il metodo introdotto dall’art.17 della L.488/99, ma sulla base dei nuovi importi definiti dal Decreto del Ministero Attività Produttive del 5 marzo 2004 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2004.
Modalità di versamento. Il diritto annuale è versato in un’unica soluzione tramite il modello F24 , nel termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi: quest’anno la scadenza è il 21 giugno 2004 per il pagamento effettuato dal 22 giugno al 20 luglio, l’importo deve essere aumentato dello 0.4%. Il pagamento effettuato dopo il 20 luglio 2004 comporta una sanzione dal 10% al 100% dell’ammontare del diritto dovuto.
Gli importi. Per le imprese iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese ecco gli importi dovuti per la sede principale:
L’impresa che ha anche delle unità locali dovrà pagare per ogni unità locale, in aggiunta al diritto annuale per la sede, anche l’importo che risulta calcolando il 20% del diritto dovuto per la sede principale
Per le imprese iscritte nella sezione ordinaria, il diritto deve essere pagato in misure fisse oppure calcolato applicando, al fatturato dell’esercizio precedente, le aliquote per scaglioni.
Per le imprese che devono pagare un importo fisso ecco gli importi:
L’impresa che ha anche delle unità locali dovrà pagare per ogni unità locale, in aggiunta al diritto annuale per la sede, anche l’importo che risulta calcolando il 20% del diritto dovuto per la sede principale

I seguenti soggetti iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese:
• società a responsabilità limitata;
• società a responsabilità limitata unipersonale;
• società per azioni;
• società in accomandita per azioni;
• società consortili a responsabilità limitata;
• società consortili per azioni;
devono pagare il diritto annuo commisurato al fatturato complessivo realizzato dall’impresa nell’anno precedente seguendo la tabella di seguito:


In via transitoria, per l’anno 2004, l’importo del diritto annuale determinato con l’applicazione della misura fissa, delle aliquote e degli scaglioni di fatturato non può essere superiore del 6% a quello corrisposto in euro per l’anno 2003.

Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali devono pagare, per ciascuna unità locale, alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l’unità locale, un diritto annuale pari al 20 % di quello da pagare per la sede principale, fino ad un massimo di 120 euro per ciascuna unità locale.

Imprese Importi
Imprese individuali e 80,00
Società semplici agricole e 80,00
Società semplici non agricole e 144,00
per ogni unità locale di società di cui al e 170,00
comma 2, Art. 16 Dlgs N. 96 del 2/2/2001

Imprese Importi
Imprese individuali e 16,00
Società semplici agricole e 16,00
Società semplici non agricole e 19,00
per ogni unità locale di società di cui al e 34,00
comma 2, Art. 16 Dlgs N. 96 del 2/2/2001

Imprese Importi
Società in nome collettivo (snc) e 170,00
Società in accomandita semplice (sas) e 170,00
Società cooperative e 93,00
Consorzi e 93,00
Imprese individuali e 93,00
Enti economici pubblici e privati e aziende e 93,00
speciali e consorzi previsti dallal. 267/2000
Gruppo europ. di interesse economico (GEIE) e 93,00

Imprese Importi
Società in nome collettivo (snc) e 34,00
Società in accomandita semplice (sas) e 34,00
Società cooperative e 19,00
Consorzi e 19,00
Imprese individuali e 19,00
Enti economici pubblici e privati e aziende e 19,00
speciali e consorzi previsti dallal. 267/2000
Gruppo europ. di interesse economico (GEIE) e 19,00


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