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Confcommercio Veneto Notizie

VIDEOPOKER, ALTRA PUNTATA

Nr. 10 del 25/05/2004

Sanzioni pesanti, dal 1 maggio 2004, per quanti hanno lasciato in funzione nei propri locali gli apparecchi di cui all’art. 110 comma 7 lettera b) e/o che riproducono il gioco del poker. L’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e il Dipartimento della Pubblica Sicurezza hanno chiarito, con due circolari emanate lo scorso 6 maggio, le direttive che puntualizzano i principali obblighi per l’uso dei giochi.
Tutti i gestori e gli esercenti dei locali che hanno mantenuto in funzione, dopo il primo maggio, i congegni elettronici di cui all’articolo 110, comma 7, lettera b) (i cosiddetti videopoker) sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria che varia da 1.000 a 5.000 euro. A carico dei trasgressori, oltre alla confisca degli apparecchi è prevista anche un’ammenda da 4 mila a 40 mila euro che si accompagna, per i titolari di pubblici esercizi, alla sospensione della licenza per un periodo compreso tra uno e sei mesi. Il gestore che non dovesse procedere alla conversione delle macchinette, non potrà più operare nel settore per 5 anni.
Dall’inizio di questo mese giocare ai videopoker, dunque, è proibito dalla legge. Le macchinette all’interno degli esercizi pubblici, sale giochi o punti di raccolta di altri giochi autorizzati devono essere spente in attesa di essere distrutte o cedute all’estero, ovvero convertite in apparecchi leciti di cui al comma 6 o comma 7 lettera a) o c) entro la data del 31 maggio prossimo.
Gestori ed esercenti avranno tempo, infatti, fino a tale data per convertire, dove questo sia tecnicamente possibile, i cosiddetti videopoker in congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento consentiti dalla nuova normativa del novembre scorso. A tal proposito, le circolari sopra citate chiariscono nel dettaglio le caratteristiche che gli apparecchi devono rispettare per essere a norma, e che sono contenute all’articolo 110, comma 6 e comma 7, lettere a) e c) del testo unico di pubblica sicurezza (vedi tabella a lato).
Di quelli appartenenti al comma 7 lettera a, i più diffusi sono le gru o le pesche verticali di abilità, le gru o pesche orizzontali di abilità, la pesca degli orologi. Mentre quelli appartenenti alla lettera c sono quelli con schermo elettronico (monitor) e con i quali il giocatore interviene nelle varie fasi del gioco trmite opportune periferiche o consolle di controllo.
Per quelli del comma 6, comunque, valgono le direttive generali introdotte dalla nuova normativa, che limita alla maggiore età la possibilità di giocare e detta il tetto massimo di vincita in 50 euro erogati subito dalla macchinetta (la vincita non potrà essere tramutata in punti o crediti a favore dell’utente, dovrà essere a cifra fissa e dovrà essere garantita dopo un certo numero di giocate). La legge, inoltre, stabilisce il valore per ogni giocata di 0,50 euro fino a un massimo di 2 euro e detta regole precise sulla manutenzione degli apparecchi, che dovranno essere collegati con un circuito telematico, previo modalità stabilite dall’AAMS di concerto con il Dipartimento della pubblica sicurezza, al fine di scoraggiarne le manomissioni e calcolarne la tassazione dovuta. Si evidenzia che il numero massimo di apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, meglio conosciuti come «slot-machines» varia a seconda della tipologia del pubblico esercizio e dell’attività esercitata (vedi tabella a lato).
Gli uffici provinciali della Confcommercio di Vicenza restano a disposizione per fornire assistenza in materia (tel. 0444/964300).

Criteri: cosa dicono le norme
Apparecchi senza monitor (art, 110 comma 7 lettera a).
Sono leciti quelli caratterizzati da: funzionamento elettromeccanico; assenza di monitor; interazione con giocatore, al fine di consentirgli di esprimere la propria abilità fisica, mentale o strategica; erogazione del premio direttamente dall’apparecchio e subito dopo la conclusione della partita, con esclusione della possibilità di conversione del premio in denaro o in altri premi; attivazione dell’apparecchio unicamente con monete di valore complessivo non superiore, per partita, a un euro.
Apparecchi senza premio (art. 110 comma 7 lettera c)
Sono leciti quelli caratterizzati da: assenza di qualsiasi vincita; variabilità della durata della partita in funzione del livello di abilità espresso dal giocatore durante la partita; interazione con il giocatore al fine di consentirgli di esprimere la sola abilità fisica, mentale o strategica; costo della singola partita non superiore a 50 centesimi di euro.

Apparecchi e congegni leciti
Sono quelli previsti dall’art. 110 comma 6
Il numero varia in base alle tipologie dei locali e alle attività esercitate
1. BAR
v Un apparecchio ogni 15 mq di superficie destinata alla somministrazione col limite di due apparecchi fino a 50 mq, elevabile di una unità per ogni ulteriori 50 mq e fino ad un massimo di 4 apparecchi;
v Inoltre deve essere installato almeno un apparecchio di cui all’art. 110 comma 7 lettere a) e/o c);
v In ogni caso le slot machines (comma 6) non possono essere contigue agli apparecchi di altre tipologie.
2. RISTORANTI
v Un apparecchio ogni 30 mq di superficie destinata alla somministrazione col limite di due apparecchi fino a 100 mq, elevabile di una unità per ogni ulteriori 100 mq e fino ad un massimo di 4 apparecchi;
v Inoltre deve essere installato almeno un apparecchio di cui all’art. 110 comma 7 lettere a) e/o c);
v In ogni caso le slot machines (comma 6) non possono essere contigue agli apparecchi di altre tipologie.
3. ALBERGHI
v Un apparecchio ogni 20 camere col limite di 4 apparecchi fino a 100 camere elevabile di una unità ogni ulteriori 100 camere e fino ad un massimo di 6 apparecchi;
v Inoltre deve essere installato almeno un apparecchio di cui all’art. 110 comma 7 lettere a) e/o c);
v Le slot machines (comma 6) vanno collocate in area specificamente dedicata.
4. SALE GIOCHI
v Un apparecchio ogni 10 mq di superficie del locale;
v Inoltre il numero di tali apparecchi non può essere superiore al numero complessivo delle altre tipologie (comma 7 - lett. a e/o c) presenti nell’esercizio stesso;
v Le slot machines (comma 6) vanno collocate in area specificamente dedicata.
5. AGENZIE RACCOLTA SCOMMESSE (art. 88 TULPS)
v Un apparecchio ogni 15 mq del locale;
v Inoltre il numero massimo di tali apparecchi non può essere superiore a 6 fino a 100 mq di superficie, elevabile di una unità ogni ulteriori 100 mq fino ad un massimo pari a 8.
6. ESERCIZIO CON RACCOLTA SCOMMESSE SU INCARICO DI CONCESSIONARI (lottisti e/o superenalotto con TRIS)
v Un apparecchio ogni 15 mq di superficie col limite di due apparecchi fino a 50 mq di superficie, elevabile di una unità per ogni ulteriori 50 mq fino ad un massimo pari a 4;
v Inoltre deve essere installato almeno un apparecchio di cui all’art. 110 comma 7 lettere a) e/o c);
v In ogni caso le slot machines (comma 6) non possono essere contigue agli apparecchi di altre tipologie.
7. CIRCOLI PRIVATI
v Si osservano le disposizioni per i bar e/o ristoranti con esclusivo riferimento all’area destinata alla somministrazione.

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