A “PATTI” CON IL FISCO, MA SOLO SE CONVIENE
Nr. 03 del 10/02/2004
Conto alla rovescia per il concordato preventivo, il nuovo strumento fiscale che consente a lavoratori autonomi e commercianti di concordare preventivamente le tasse con il fisco. L’adesione (moduli e circolare esplicativa sono praticamente già pronti) è prevista entro il 16 di marzo, anche se potrebbe scattare, come spesso accade in questi casi, una proroga.
La «macchina» fiscale, ovviamente, preme perché questa possibilità sia raccolta da molte imprese e a questo proposito mette sul piatto della bilancia il metodo del «bastone e della carota»: da un lato la possibilità di usufruire, per una parte della tassazione, delle aliquote agevolate, 23% e 33%, che secondo la riforma fiscale dovrebbero a regime essere applicate a tutti i contribuenti. Dall’altro la spada di Damocle, per chi non aderisce, di subire controlli più intensi e scontare pene più severe - fino alla chiusura dell’esercizio - se colto in fallo.
Solo un’analisi caso per caso, comunque, permette una scelta realmente motivata di questo strumento fiscale, perché non mancano alcuni elementi che potrebbero rendere poco conveniente il concordato preventivo a singole aziende, ed in particolare ci si riferisce alla necessità di concordare con il Fisco un aumento dei ricavi, cosa che in un periodo di «vacche magre» come quello che sta attualmente vivendo il commercio non sempre è conveniente. Inoltre, l’adesione al concordato non comporta l’abolizione del registratore di cassa, così come rimangono tutti gli obblighi contabili: registrazione dei documenti e dei corrispettivi, il calcolo dell’IVA, la dichiarazione dei redditi e la compilazione dei questionari per gli studi di settore.
La scelta se adottare o meno il concordato preventivo va, quindi, attentamente ponderata e a tal proposito, gli uffici provinciali e mandamentali della Confcommercio sono a disposizione delle aziende per verificare vantaggi e svantaggi dell’adesione. Ma vediamo, prima, da vicino in cosa consiste il concordato fiscale.
Un accordo tra Fisco
e contribuente
Il concordato preventivo, introdotto dall’articolo 33 del D.L. 269/03, rappresenta un «accordo» tra contribuente e Fisco che interessa i periodi d’imposta 2003 e 2004. Da un lato, il contribuente si impegna, per ciascuno degli anni suddetti, a raggiungere determinati livelli di reddito e di ricavi o compensi, incrementando di una certa percentuale quelli del 2001, dall’altro il Fisco concede benefici in termini di applicazione di un’aliquota agevolata, di limitazioni nei poteri di accertamento nonché di eliminazione temporanea dell’obbligo di emissione di scontrini e ricevute fiscali (per i soli soggetti interessati).
Possono aderire al concordato preventivo i contribuenti titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo, indipendentemente dalla forma giuridica; sono esclusi i contribuenti che per l’anno 2001 hanno dichiarato ricavi o compensi superiori a e 5.164.569, i contribuenti persone fisiche che nel corso del 2001 o del 2003 hanno applicato regimi forfettari di determinazione dell’imponibile o dell’imposta nonché coloro che hanno iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2000.
Il concordato preventivo riguarda, per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, gli anni 2003 e 2004 che devono essere oggetto dell’accordo preventivo in modo congiunto.
Cosa fare per aderire
L’adesione al concordato comporta l’impegno, da parte del contribuente, a dichiarare: per il 2003 un ammontare di ricavi o compensi pari almeno a quelli del 2001 incrementati dell’8% ed un reddito pari a quello del 2001 aumentatodel 7%; per il 2004 un ammontare di ricavi o compensi pari almeno a quelli minimi concordati per il 2003 incrementati del 5% ed un reddito pari almeno a quello minimo concordato per il 2003 aumentato del 3,5%.
Se i ricavi o compensi dichiarati nel 2001 sono inferiori a quelli risultanti dall’applicazione degli studi di settore o dei parametri, l’adesione al concordato preventivo è subordinata all’adeguamento a questi ultimi e all’assolvimento delle relative imposte (con esclusione di sanzioni e interessi). Tale adeguamento non è richiesto qualora il contribuente, per l’anno 2002, si avvalga delle definizioni di cui agli articoli 7 e 9 della legge n. 289, ovvero per l’anno 2001 abbia aderito o intenda aderire alle citate definizioni.
Uno strumento
da studiare attentamente
Come accennato l’adesione al concordato preventivo consente al contribuente di fruire di alcuni benefici quali la tassazione agevolata di una parte del reddito d’impresa o di lavoro autonomo, la limitazioni dei poteri di accertamento nonché l’eliminazione temporanea dell’obbligo di emissione di scontrini e ricevute fiscali.
Per quanto riguarda la tassazione agevolata viene previsto che per ciascuno dei periodi d’imposta concordati (2003 e 2004) sul reddito d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato che eccede quello relativo al 2001, l’imposta è determinata applicando l’aliquota del 23% per i soggetti Irpef che nell’anno 2001 hanno dichiarato un reddito d’impresa o di lavoro autonomo non superiore a e 100.000, ovvero l’aliquota del 33% per i soggetti Irpef che nell’anno 2001 hanno dichiarato un reddito d’impresa o di lavoro autonomo superiore a e 100.000 nonché per i soggetti Ires (ex Irpeg) indipendentemente dal reddito dichiarato nel 2001.
Per quanto riguarda la limitazione dei poteri di accertamento chi aderisce al concordato preventivo sarà protetto da tutte le forme di accertamento presuntivo; con riferimento all’accertamento analitico l’amministrazione finanziaria sarà privata della possibilità di accertare un maggior reddito d’impresa o di lavoro autonomo qualora il reddito accertabile sia inferiore o pari al 50% di quello dichiarato per ciascun anno concordato.
Per quanto riguarda, infine, la sospensione di alcuni obblighi di documentazione è prevista la sospensione dell’emissione di scontrini e ricevute fiscali a partire dalle operazioni poste in essere dalla data di adesione al concordato, a condizione che tali documenti non vengano richiesti dal cliente.
Il mancato raggiungimento, nell’anno 2003, del citato limite di ricavi o compensi e/o di reddito, comporta la decadenza dai benefici per entrambi i periodi d’imposta 2003 e 2004. Qualora il valore minimo sia raggiunto nel primo periodo d’imposta (2003) ma non anche nel secondo (2004), gli effetti della decadenza si riflettono esclusivamente su quest’ultimo periodo.
Il concordato preventivo è valutato positivamente dalla Confcommercio nazionale, in quanto semplifica il rapporto tra fisco e imprese, ma allo stesso tempo, come si diceva, «preoccupa» il fatto di dover prevedere un aumento di ricavi. Difficile, in ogni caso, consigliare a tutti, indistintamente, di utilizzare questo strumento, perché si tratta di verificare caso per caso il vantaggio dell’applicazione delle aliquote del 23% e del 33% sui redditi personali rispetto ai costi dell’adeguamento per il 2001, alla congruità degli studi di settore. Da qui la necessità, ribadita, di una valutazione precisa per ogni caso aziendale.
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