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lunedì 05 gennaio 2004

SALDI, LA PARTENZA E’ IL 7 GENNAIO

Scatteranno ufficialmente dopo l’Epifania e dureranno fino al 28 febbraio i saldi invernali di fine stagione. A partire dal 7 gennaio, infatti, come ogni anno i negozianti avranno un mese e mezzo di tempo per vendere a prezzi scontati tutti quei prodotti di carattere stagionale, o di moda, suscettibili per queste caratteristiche ad un notevole deprezzamento nel tempo.
Come per gli altri anni, durante tutto il periodo di “saldi” i commercianti avranno la possibilità di ridurre i prezzi esposti sui cartellini della merce rimasta in negozio, secondo quanto stabilito dalla delibera della Giunta regionale n.3167 del 2001 sulle vendite straordinarie. In tal caso, il negoziante ha l’obbligo di indicare sul cartellino il prezzo normale di vendita del prodotto, la percentuale di sconto e il prezzo finale. Ed è inoltre tenuto a dare comunicazione al Comune almeno dieci giorni prima della vendita straordinaria, indicandone la data d’inizio e la durata. La merce esposta in saldo va separata in modo chiaro ed inequivocabile da quella eventualmente in vendita a prezzo normale. Quanto alla possibilità di cambiare o meno il capo venduto, la disciplina generale degli acquisti durante il periodo di saldi lascia piena discrezionalità al negoziante, a patto però che non si tratti di prodotti danneggiati o non conformi alla normativa (art.1519 ter Cod. civile introdotto da D.L.vo n.24/2002). In questo caso, ed entro due mesi dalla data della scoperta del difetto, scatta l’obbligo per il negoziante di riparazione o sostituzione del capo. Qualora ciò risulti impossibile, si impone la restituzione dell’importo pagato.
La prova dei capi da parte del cliente prima dell’acquisto non è invece un obbligo da parte del negoziante. I prodotti proposti in saldo non devono necessariamente appartenere alla stagione in corso. E per il pagamento, le carte di credito devono essere accettate dal commerciante qualora sia esposto nel punto vendita l’adesivo che attesti la relativa convenzione.
A dare maggiori garanzie al cliente saranno però tutti gli esercizi aderenti all’iniziativa targata Confcommercio Vicenza, “Saldi Garantiti”. Cinque infatti le regole deontologiche accettate dagli iscritti al programma: accettare le carte di credito e il bancomat per il pagamento; sostituire, in caso di vizi o difetti, il prodotto venduto con eventuali articoli disponibili entro otto giorni dall’acquisto, o rimborsare in alternativa il prezzo delle merce anche rilasciando, qualora il cliente ne faccia richiesta, un buono da spendere dopo la chiusura dei saldi e comunque entro i 30 giorni successivi alla presentazione dello scontrino fiscale; far provare i capi acquistati su richiesta del cliente, con esclusione della

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biancheria intima e dei prodotti che per consuetudine non vengono provati; dare preventiva informazione, esponendo un cartello ben visibile, di eventuali riparazioni o adattamenti del capo acquistato a carico del cliente; esporre nella vetrina il materiale informativo inerente l’iniziativa.
Va ricordata infine un’ultima importante regola: nei trenta giorni prima e dopo i saldi, sono vietate le vendite promozionali, a meno che non siano posti in vendita prodotti non soggetti a saldi.


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