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Confcommercio Veneto Notizie

NUOVE TIPOLOGIE CONTRATTUALI E PIU’ FLESSIBILITA’

Nr. 16 del 09/09/2003

E’ stato definitavamente approvato il decreto legislativo che attua la “riforma Biagi” del mercato del lavoro. Finisce l’era della precarietà e delle disposizioni obsolete

Riforma del lavoro. Il decre- to legislativo di attuazione della legge 30/2003 approvato recentemente dal governo Berlusconi trova consensi nella Confcommercio perchè introduce una maggiore flessibilità e perché finalmente avvicina l’Italia ai tassi di occupazione degli altri Paesi dell’Unione europea, eliminando anomalie, tipicamente nostre, del mercato del lavoro. In pratica si pone una pietra miliare contro il sommerso e il lavoro nero, andando a intercettare chi oggi svolge, senza alcuna garanzia, questa attività. Le aziende potranno assumere più agevolmente, la certificazione del rapporto di lavoro consente effettive forme di tutela, si dà valore all’impegno qualitativo e quantitativo, si riserva un ruolo più importante agli enti locali, e si valorizza maggiormente l’ente bilaterale che diventa sede negoziale privilegiata e che ora entra da protagonista anche nelle contrattazioni collettive.
Il decreto cambia completamente il regime delle collaborazioni coordinate e continuative. Finisce l’esperienza dei co.co.co. che viene sostituita con il lavoro a progetto, anche se per i vecchi contratti c’è tempo fino a un anno dall’entrata in vigore del riordino.
Nei settori come il commercio, il turismo e i servizi, in cui, spesso, la stagionalità riveste un ruolo primario e in cui trovano lavoro soprattutto studenti, casalinghe, pensionati e disoccupati, se prima mancavano riferimenti legislativi precisi, (per cui questa formula è stata usata spesso impropriamente, sconfinando a volte nell’abuso), d’ora in poi sia l’azienda che il lavoratore avranno maggiori garanzie.
Per questo genere di prestazioni, insomma, inizia il conto alla rovescia. Ferma restando la disciplina per gli agenti e i rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione che abbiano, appunto, carattere coordinato e continuativo, e siano privi di vincoli di subordinazione, devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro determinati dal committente e gestiti autonomamente dal lavoratore in funzione del risultato. E ciò con alcune eccezioni alle quali non si applicano queste disposizioni, a cominciare dalle professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione negli appositi albi nazionali.
Il decreto detta, fra l’altro, nuove regole sul part-time con la grossa novità, in particolare, delle «clausole flessibili»; vara il contratto di inserimento, assimilabile a quello a termine, destinato a sostituire il vecchio contratto di formazione e lavoro, che consente l’ingresso in azienda del lavoratore in base alle mansioni da svolgere; e definisce il quadro delle prestazioni occasionali che non dovranno superare il tetto dei 30 giorni per anno solare.
Inoltre, la nuova normativa di riordino delle leggi sul lavoro elimina una serie di disposizioni obsolete completando un programma iniziato con la riforma del collocamento dei lavoratori. Si abroga, ad esempio, il secondo comma dell’art.2 della legge 25/55 che disciplina l’apprendistato, per cui ora sarà più semplice assumere apprendisti. Non sarà, cioè, più necessario, richiedere alla direzione provinciale del lavoro l’autorizzazione preventiva per instaurare un rapporto di questo genere.
Quanto ai lavoratori a chiamata si dovranno attendere i contratti collettivi per cui la norma non è immediatamente operativa salvo i casi di lavoratori con meno di 25 anni o con più di 45 anni espulsi dal ciclo produttivo.
Finisce, dunque, l’epoca della precarizzazione. Ora anche il lavoro occasionale trova le sue tipologie rigorose: le potenzialità di utilizzo e gli effetti concreti dovranno, d’ora in poi, essere valutati sul campo.

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