PERSONE GIURIDICHE, SOCIETA’ E ASSOCIAZIONI – NASCE UNA NUOVA FORMA DI RESPONSABILITA’
Nr. 12 del 17/06/2003
A stabilirlo è il decreto legislativo n. 231. Unito l’ambito penale a quello amministrativo
Una forma particolare di responsabilità amministrativa in capo agli Enti, a seguito dell’accertamento di reati commessi nel loro interesse. Questo l’obiettivo centrato con il decreto legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001, contenente la «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica».
Il nuovo provvedimento è stato emanato nell’intento di aggirare lo sbarramento previsto dalla precedente disciplina, che si fondava sul principio in base al quale non era possibile attribuire una responsabilità penale in capo agli Enti, provvisti o meno di personalità giuridica. Questo in considerazione del fatto che la Costituzione sancisce il carattere personale della responsabilità penale. Mentre il codice penale, a conferma di tale disposizione, prevede, al posto della responsabilità diretta della persona giuridica, un’obbligazione civile dell’Ente nel caso in cui chi ne abbia la rappresentanza o l’amministrazione o sia con esso in rapporti di dipendenza sia condannato per reati che costituiscano violazioni di obblighi inerenti la qualità rivestita oppure siano commessi nell’interesse della persona giuridica.
Per superare tale ostacolo, che per decenni è stato considerato insormontabile, il legislatore ha dovuto necessariamente ricorrere a uno stratagemma: ha cioè dovuto dare una diversa veste giuridica alla responsabilità che coinvolge gli Enti. Non si tratta più, infatti, di responsabilità penale, bensì di una forma ibrida di responsabilità, che coniuga i tratti del sistema penale e di quello amministrativo. Mentre all’ambito amministrativo compete il profilo sanzionatorio, la competenza a conoscere gli illeciti è stata attribuita al giudice penale, che valuta i reati penali commessi dalla persona fisica nell’interesse dell’Ente e quelli amministrativi attribuiti all’Ente stesso. Nello specifico, i soggetti direttamente interessati dal decreto sono le persone giuridiche, le società e le associazioni, anche prive di personalità giuridica, gli enti pubblici economici, con esclusione dello Stato, degli enti pubblici territoriali e degli altri enti pubblici non economici. Tra i reati che rientrano nella nuova forma di responsabilità amministrativa, sono da segnalare i reati contro la pubblica amministrazione, in particolare corruzione e concussione, e contro il patrimonio, in particolare truffa ai danni dello Stato, commessi dai responsabili degli Enti o da persone sottoposte alla loro direzione o vigilanza.
Quanto alle pene previste in caso di violazione delle disposizioni, l’accertamento della responsabilità dell’Ente comporta l’applicazione di sanzioni pecuniarie e interdittive, tra le quali la sospensione o la revoca di autorizzazioni, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, l’esclusione da agevolazioni e da finanziamenti, il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Ma sono previste anche la confisca del profitto del reato e la pubblicazione della sentenza..
Al fine di evitare o di attenuare la responsabilità, gli enti possono preventivamente dotarsi di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire la commissione dei reati. Tali modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento, la cui redazione viene affidata alle associazioni rappresentative degli Enti.
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