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Confcommercio Veneto Notizie

BENESSERE PER GLI ANIMALI DA COMPAGNIA E PET THERAPY

Nr. 07 del 08/04/2003

I punti principali dell’accordo raggiunto in materia tra il Ministero della Salute e la Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome

Nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo scorso, è stato pubblicato l’accordo raggiunto il 6 febbraio 2003 tra il Ministero della Salute e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy, con l’obiettivo di favorire una corretta convivenza tra le persone e gli animali da compagnia.
Per quanto attiene ai soli aspetti commerciali, le Regioni e le Province autonome provvederanno a sottoporre anche queste attività di commercio all’autorizzazione di cui all’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria). Sono sottoposti a vigilanza veterinaria i seguenti impianti speciali adibiti al concentramento di animali e che possono costituire pericolo per la diffusione di malattie infettive e diffusive:
a) ricoveri animali degli istituti per la preparazione di prodotti biologici;
b) scuderie e annesse dipendenze degli ippodromi;
c) canili e annesse dipendenze dei cinodromi;
d) serragli e circhi equestri;
e) allevamenti di suini annessi a caseifici o ad altri stabilimenti per la lavorazione di prodotti alimentari e allevamenti a carattere industriale o commerciale che utilizzano rifiuti alimentari di qualsiasi provenienza;
f) canili gestiti da privati o da enti a scopo di ricovero, di commercio o di addestramento;
g) allevamenti industriali di animali da pelliccia e di animali destinati al ripopolamento di riserve di caccia;
h) giardini zoologici.
L’attivazione degli impianti, negli ultimi quattro casi, è subordinata a preventivo nulla osta del prefetto, al quale gli interessati devono rivolgere domanda. Le installazioni suindicate devono soddisfare alle esigenze igieniche ed essere facilmente disinfettabili e dotate di apposito locale o reparto di isolamento, fatta eccezione per i serragli e i circhi equestri. L’attivazione dei parchi quarantenari e di acclimatazione per animali esotici è subordinata a nulla osta dell’Alto Commissario per l’igiene e la sanità pubblica.
Nel sottoporre le attività di commercio all’autorizzazione al regolamento di polizia veterinaria, le Regioni si impegnano a richiedere, almeno, i seguenti requisiti funzionali:
a) la conformità ai requisiti inerenti alle dimensioni dei box per cani e degli annessi recinti all’aperto (vedi allegato A dell’accordo);
b) le generalità della persona responsabile dell’attività;
c) i requisiti dei locali e delle attrezzature utilizzati per l’attività;
d) la specie di animale da compagnia che si intende commerciare, addestrare, allevare o custodire;
e) il possesso per la persona responsabile, delle cognizioni necessarie all’esercizio di tale attività, di una qualificata formazione professionale o di una comprovata esperienza nel settore degli animali da compagnia;
f) i locali e le attrezzature utilizzate per l’attività abbiano requisiti che siano stati giudicati validi e sufficienti dalle Autorità sanitarie dell’Azienda Sanitaria locale che ha effettuato il sopralluogo;
g) l’aggiornamento, da parte dell’azienda, dei registri di carico e scarico dei singoli animali da compagnia, compresa l’annotazione della loro provenienza e destinazione.
Per maggior chiarezza, si sottolinea che si intende per:
- «animale da compagnia»:
ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto dall’uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all’uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione, e impiegati nella pubblicità. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia;
- «allevamento di cani e gatti per attività commerciali»:
la detenzione di cani e di gatti, anche a fini commerciali, in numero pari o superiore a 5 fattrici o 30 cuccioli per anno;
- «commercio di animali da compagnia»:
qualsiasi attività economica quale, ad esempio, i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attività di toelettatura e di addestramento.
I requisiti del Regolamento di polizia veterinaria (DPR n. 320 del 8 febbraio 1954, art 24) non si applicano alle attività di toelettatura, ai canili sanitari e ai rifugi, per i quali si rinvia alle specifiche disposizioni vigenti in materia. Ministero della Salute e Conferenza Stato-Regioni, provvedono ad indicare le modalità di detenzione delle altre specie di animali da compagnia.
Si evidenzia inoltre che:
- in occasione di attività di commercio, di pubblicità, di spettacolo, di sport, di esposizione o di analoghe manifestazioni a scopo di lucro, che implichino l’utilizzazione di animali da compagnia, le Regioni possono prescrivere che l’organizzatore delle manifestazioni versi una quota, fino al 5% dell’incasso. L’entità ed il criterio di prelievo sono stabiliti dalla Regione territorialmente competente alla quale deve essere effettuato il versamento. La Regione è vincolata all’utilizzo di tali fondi per iniziative svolte a favore del benessere degli animali;
- le Regioni e le Province autonome vietano la partecipazione a manifestazioni espositive di cani e gatti di età inferiore a 4 mesi e consentono agli animali di età superiore la partecipazione a dette manifestazioni a condizione che abbiano idonea copertura vaccinale per le malattie individuate dalle Autorità sanitarie territoriali;
- il proprietario o detentore di cani deve provvedere alla iscrizione all’anagrafe canina, di norma, entro trenta giorni dalla nascita, o dall’inizio della detenzione;
- i soggetti firmatari si sono impegnanti, tra l’altro, ad introdurre il microchips come unico sistema ufficiale di identificazione dei cani, a decorrere dal 1° gennaio 2005.

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