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Confcommercio Veneto Notizie

DIRITTO CAMERALE 2001

Nr. 10 del 29/05/2001

Nuove disposizioni per la determinazione del diritto dovuto dalle imprese alle Camere di Commercio per l’anno in corso
Va versato entro il 20 giugno oppure entro il 20 luglio con una maggiorazione dello 0,40%, tramite modello F24
Le Camere di commercio riscuoteranno il diritto annuale 2001 secondo un nuovo metodo di determinazione ed esazione introdotto dall’art. 17 della legge 488/99 (Finanziaria 2000), che ha modificato l’art.18 della legge 580/93. Il decreto interministeriale 23 aprile 2001 e il successivo regolamento recante le norme per l’attuazione della procedura di esazione hanno, infatti, introdotto il principio della determinazione del diritto, per alcune categorie di imprese, sulla base del fatturato e hanno definito modalità di versamento e un sistema sanzionatorio diverso dal passato, oltre ad una serie di altre disposizioni innovative.
La circolare ministeriale n. 3513 del 22 maggio scorso contiene le prime indicazioni alle Camere di Commercio riguardo l’interpretazione e l’applicazione delle prescrizioni contenute nel decreto interministeriale.
Vediamo come si deve calcolare il diritto camerale 2001 dovuto dalle imprese iscritte nel registro delle imprese.

I nuovi diritti
I diritti definiti in misura fissa, riguardanti i soggetti iscritti o annotati nella sezione speciale del Registro delle imprese (imprese individuali, artigiani, imprenditori agricoli e coltivatori diretti, società semplici agricole) sono stati aggiornati del 6% (gli importi non subivano variazioni dal 1995) e pertanto il diritto dovuto da tali soggetti, che per il 2000 ammontava a lire 143.000, è stato portato a lire 152.000.
II diritto dovuto dalle società semplici non agricole iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese passa da lire 260.000 a lire 276.000.
Come si vedrà più avanti l’aumento del 6% sopra introdotto, costituisce il limite massimo di aumento di tutte le altre determinazioni del tributo.
Per le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese si deve, innanzitutto, ricordare che l’introduzione del nuovo sistema di determinazione dei diritti, che devono essere commisurati al fatturato delle imprese, è grato stabilito dall’ articolo l7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. L’ammontare del fatturato di ciascuna impresa si ricava dal modello UNICO 2001 - IRAP considerando, a seconda della categoria di soggetti cui si appartiene, quanto segue:
• Per i soggetti esercenti imprese di assicurazione la somma degli importi riportati nei righi IQ33 (premi) e IQ34 (altri proventi tecnici) della colonna dei valori contabili del quadro IQ dell’IRAP;
• Per altri soggetti (imprese individuali, società di persone, società di capitali, enti commerciali ed equiparati, ecc.) la somma degli importi riportati nei righi IQl (ricavi delle vendite e delle prestazioni) e IQ5 (altri ricavi e proventi) della colonna dei valori contabili del quadro IQ dell’IRAP.
Le imprese già iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese che non abbiano formalizzato le scritture contabili al momento del pagamento del diritto, individuano il fatturato e il relativo diritto da versare sulla base delle scritture contabili comunque disponibili relative all’esercizio precedente.
La tabella riportata qui in basso, riporta gli scaglioni di fatturato e le corrispondenti aliquote.
Il diritto da versare si determina sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione di fatturato (diritto dovuto per il primo scaglione, più le aliquote applicabili per gli altri scaglioni successivi di fatturato) che rientra nel fatturato complessivo dell’impresa e arrotondando l’importo alle mille lire, più prossime.
All’importo così determinato va aggiunto quanto eventualmente dovuto per le unità locali: per ognuna il 20% di quello dovuto per la sede principale sino ad un tetto massimo di lire 200 mila; per le imprese con sede principale all’estero il diritto passa a 212 mila. Rimane però stabilito che comunque, in via transitoria per 1’esercizio 2001, il diritto da versare non potrà essere inferiore né superiore del 6% a quello dovuto per l’anno 2000.

Imprese individuali
Le imprese individuali già iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese che per il 2000 hanno versato un diritto di lire 143.000 sono tenute, in base all’applicazione delle nuove norme, a versare per il 2001 un diritto dì lire 152.000 (composto per lire 143.000 dal diritto 2000 e per lire 9.000 dall’applicazione dell’incremento dovuto per il 2001).

Società di persone
Le società di persone già iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese che per il 2000 hanno versato un diritto di lire 260.000 sono tenute, in base all’applicazione delle nuove norme, a versare per il 2001 un diritto di lire 276.000 (composto per lire 260.000 dal diritto 2000 e per lire 16.000 dall’applicazione dell’ incremento dovuto per il 2001).

Nuove imprese
Le nuove imprese iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese dal 1° gennaio 2001 sono tenute al versamento dei nuovi diritti.
Le nuove imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese dal 1° gennaio 2001 rientrano tutte nel 1° scaglione della Tabella.
Le stesse sono tenute a versare, in base alle nuove norme, per il 2001 i seguenti diritti: Imprese individuali lire 152.000; Società cooperative lire 152.000; Consorzi lire 152.000; Società di persone lire 276.000; Società di capitali lire 742.000 (a prescindere dal capitale sociale).

Pagamento
Il termine di pagamento ordinario è il 20 giugno 2001, lo stesso previsto per la corresponsione delle altre contribuzioni per le quali si utilizza lo stesso strumento di versamento (F24).
Per i pagamenti effettuati fino al 20 luglio 2001 si applica unicamente la maggiorazione dello 0,40% prevista per gli altri versamenti: ciò consente alle imprese di effettuare contestualmente (se del caso) tutte le compensazioni possibili.
A partire dal 21 luglio 2001, pertanto, si applicheranno le sanzioni previste dalla legge nei casi di tardivo od omesso versamento (sanzione amministrativa da/ 10 al 100% dell’ammontare del diritto dovuto).
Gli stessi termini valgono anche per le imprese che si sono iscritte nel Registro delle imprese dal 1° gennaio al 29 aprile 2001.

Per le imprese iscritte successivamente e alle quali non è stato possibile inviare l’informativa né diverso avviso, le camere di commercio, con le modalità ritenute più opportune provvederanno a fornire indicazioni. Si sottolinea che le imprese che si iscrivono dal 21 giugno 2001 sono tenute a versare il diritto previsto al momento della presentazione della domanda d’iscrizione con le modalità che verranno indicate allo sportello camerale.

Soggetti esonerati
Infine, i soggetti che non sono tenuti al pagamento del diritto annuale 2001 sono:
• Le imprese nei confronti delle quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa nell’anno 2000 (salvo l’esercizio provvisorio dell’attività);
• Le imprese individuali che abbiano cessato l’attività nell’anno 2000 e abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro delle imprese entro il 30 gennaio 2001 ;
• Le società ed altri enti collettivi che abbiano approvato il bilancio finale di liquidazione nell’anno 2000 e abbiano presentato la domanda di cancellazione al Registro delle imprese entro il 30 gennaio 2001;
• Le cooperative nei confronti delle quali l’ Autorità Governativa abbia adottato un provvedimento di scioglimento (come prevede l’articolo 2544 c.c.) nell’anno 2000.

Classi di fatturato-aliquote

da 0 a 1.000.000.000 - 742.000 (fissa)
da 1.000.000.001 a 5.000.000.000 - 0,040%
da 5.000.000.001 a 20.000.000.000 - 0,035%
da 20.000.000.001 a 50.000.000.000 - 0,025%
da 50.000.000.001 a 100.000.000.000 - 0,015%
da 100.000.000.001 a 200.000.000.000 - 0,010%
da 200.000.000.001 a 500.000.000.000 - 0,005%
da 500.000.000.000 - 0,005% (fino a un massimo di 150 milioni)

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