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Confcommercio Veneto Notizie

A RISCHIO LE REGOLE SUGLI ORARI

Nr. 10 del 29/05/2001

Alcuni comuni hanno impugnato il provvedimento della Provincia che li escludeva da quelli “ad economia turistica”
La legge 62/99 va difesa in quanto frutto di lungo e approfondito dibattito tra tutte le parti interessate

E’ trascorso un anno e mezzo dal varo da parte della Regione Veneto della legge sugli orari dei negozi, provvedimento accolto con favore dalla Confcommercio perché giunse ad affiancare e completare quello sulla programmazione delle attività commerciali.
La legge in questione, la n. 62/99, mise ordine in una materia, appunto quella degli orari e delle deroghe all’obbligo della chiusura festiva, che poteva dare origine a comportamenti diversi fra gli operatori e fra territori contigui, innestando un pericoloso fenomeno di concorrenza alterata. Tutte le Province, a parte Vicenza, interpretando al meglio un concreto caso di “devolution”, hanno provveduto ad emanare il regolamento che fissa criteri e parametri per il rilascio ai Comuni del riconoscimento di città d’arte e dei comuni a prevalente economia turistica, una volta valutata la presenza dei requisiti minimi. Alle determinazioni delle Province, che negli ultimi mesi hanno iniziato a fornire le risposte alle domande delle singole amministrazioni locali, hanno fatto da contraltare le azioni di vari comuni del Veneto che da aprile in poi hanno avviato ricorsi al Tar impugnando le delibere delle Province relative, appunto, all’individuazione dei Comuni ove è possibile la deroga alla chiusura festiva degli esercizi commerciali.
In particolare sono stati sei comuni del veronese, Affi, Castelnuovo del Garda, Cavaion Veronese, Costermano, Pastrengo e Rivoli Veronese, a chiedere ed ottenere dal tribunale amministrativo del Veneto la sospensiva del provvedimento della Provincia di Verona. Il Tar, accogliendo la richiesta, ha altresì rinviato alla Corte costituzionale la legge regionale 62/99, di fatto sollevando la questione di illegittimità degli articoli 2 e 3 della normativa veneta, per contrasto con gli articoli 117 e 97 della Costituzione. Al tribunale amministrativo hanno fatto ricorso, più recentemente per la questione “città d’arte” anche i comuni di Cittadella e Soave, ottenendo, anche in questo caso, che sulla questione sia la massima Corte a pronunciarsi.
Di fronte a tanto attivismo delle amministrazioni locali viene da chiedersi se la rincorsa ad ottenere il riconoscimento che permette ai negozi insediati nel territorio di competenza di tenere aperto alla domenica non sia fortemente caldeggiata dai grandi centri commerciali che si erano battuti, durante la fase di discussione in commissione e in consiglio regionale, per sbarrare la strada al provvedimento della Regione sugli orari.
Appena avuta notizia della decisione del Tar la Confcommercio Veneto ha sollecitato il presidente della Regione Giancarlo Galan a presentare ricorso contro l’ordinanza del tribunale amministrativo al fine di ribadire i fondamentali principi introdotti con la legge 62.
L’assessore veneto alle politiche del commercio, Giancarlo Conta, ha puntualmente informato l’Organizzazione veneta che la Regione potrà esprimere le proprie valutazioni e sostenere la propria posizione esclusivamente davanti alla Corte Costituzionale, poiché, in questa fase il soggetto che potrebbe opporsi alla sentenza del Tar è esclusivamente la Provincia direttamente interessata.
Al di là delle iniziative legali che le province e le regioni intraprenderanno a tutela di provvedimenti che i rispettivi consigli hanno approvato e che rappresentano un aspetto di autonomia legislativa, è auspicabile che le amministrazioni venete nei rispettivi ambiti assumano chiare posizioni politiche perché quella sotto accusa è una legge frutto di un’ampia discussione con le associazioni di categoria, con i sindacati, e con i rappresentanti dei consumatori nonché di un approfondito dibattito nella commissione e successivamente in consiglio regionale. Un provvedimento quindi non improvvisato ma teso ad eliminare la confusione che troppo a lungo aveva regnato nel comparto e con il quale la regione ha dimostrato capacità nello svolgere il ruolo, assegnatole dalla riforma Bersani, di programmazione delle attività commerciali in relazione alle realtà già presenti sul territorio.
Una vicenda delicata che mette in discussione non solo l’efficacia della legge 62, ma lo stesso impianto della riforma e l’autonomia di Regione e Province. Quel che ci preme come organizzazione del terziario di mercato è che non venga meno l’idea di fondo, ossia la salvaguardia della concorrenza e della pluralità dell’offerta distributiva, nella generale consapevolezza che il comparto ha assoluto bisogno di regole, che tutti i soggetti interessati debbono rispettare.
Andrea Gallo

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