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giovedì 29 novembre 2001

LA GIUNTA REGIONALE HA VARATO IL PROVVEDIMENTO CHE REGOLAMENTA LE VENDITE PROMOZIONALI

Soddisfazione dell’Ascom: “Accolte le nostre proposte”

“La parte del provvedimento da noi più attesa era senza dubbio la regolamentazione delle vendite promozionali. Nella delibera della Giunta regionale, sia la normativa in questione che il resto della disciplina sulle vendite straordinarie, ricalcano sostanzialmente le nostre proposte, e pertanto non possiamo che essere soddisfatti del provvedimento”. E’ questo il commento a caldo del presidente dell’Associazione provinciale del commercio, del turismo e dei servizi di Vicenza, Sergio Rebecca, alla notizia che lunedì 26 novembre, la Giunta regionale veneta ha approvato in via definitiva la delibera che integra e aggiorna la disciplina delle vendite straordinarie.
“Nelle nostre osservazioni – aggiunge Rebecca – avevamo più volte sottolineato la necessità di dare una normativa alle vendite promozionali, un aspetto che il decreto Bersani non aveva attribuito alla competenza delle Regioni, ma a futuri provvedimenti governativi che non hanno però mai trovato attuazione. Questo stato di cose aveva determinato una situazione negativa di incertezza nel settore, svuotando di significato le svendite di fine stagione, dal momento che le vendite promozionali erano di fatto liberalizzate. La disciplina varata dalla Giunta veneta pone fine a questa sorta di “anarchia dello sconto” e, a nostro avviso, ridisegna le condizioni per riportare l’interesse dei consumatori nei confronti dei saldi”.
Il provvedimento regionale lascia intatto l’impianto generale esistente in materia di vendite di liquidazione e di vendite di fine stagione, ma per queste ultime apporta modifiche ai periodi di svolgimento: i saldi invernali potranno essere effettuati dal 7 gennaio al 28 febbraio e quelli estivi, dal 15 luglio al 31 agosto.
La novità più rilevante riguarda appunto le vendite promozionali che non si potranno svolgere nei trenta giorni precedenti e successivi al periodo di vendita di fine stagione, né nel mese di dicembre. L’operatore nel corso dell’anno potrà svolgere un numero indefinito di vendite promozionali, purché entro il limite massimo di sessanta giorni.
Le disposizioni sulle vendite promozionali non si applicano in caso di offerte di prodotti alimentari freschi e deperibili e per i prodotti che non sono oggetto di vendite di fine stagione. Queste ultime, ricordiamolo, riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo.



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