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lunedì 26 novembre 2001

FLESSIBILITA’ E LAVORO: LA NUOVA DISCIPLINA DEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Tutte le novità normative spiegate in un convegno svoltosi in Confcommercio

Un utilizzo più flessibile dei contratti a tempo determinato, garantito dal decreto legislativo recentemente varato in Parlamento è un fatto positivo per tutto il terziario di mercato. Attenzione però a non spingere troppo l’acceleratore sulla deregulation del mercato del lavoro. Il rischio è quello di aprire una fase conflittuale con le parti sociali che non farebbe certo bene all’economia italiana, che sta già vivendo un momento poco entusiasmante.
Queste le preoccupazioni espresse dal direttore della Confcommercio provinciale, Andrea Gallo, nel corso del convegno organizzato dalla Confcommercio provinciale sul tema “La nuova disciplina dei contratti di lavoro a tempo determinato”, tenutosi giovedì 22 novembre nella sede Ascom di Vicenza. L’incontro è stato l’occasione per analizzare e spiegare nel dettaglio, sia sotto l’aspetto normativo che applicativo, le recenti novità legislative determinate dal recepimento della direttiva comunitaria n.70 del 1999. Ma il convegno è servito anche per parlare del “Libro Bianco” sul mercato del lavoro, che ha posto le basi per una radicale riforma della materia.
Commercio, turismo e servizi sono i maggiori utilizzatori di forme contrattuali a tempo determinato, proprio perché sono i più soggetti a dover far fronte all’intensificazione dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno o durante la fase di avvio di nuove iniziative economiche. Grande dunque l’interesse dei numerosi operatori del settore intervenuti al convegno per le due relazioni “tecniche” di Francesco Dalla Pietra, responsabile dell’ufficio sindacale della Confcommercio di Vicenza, e di Guido Lazzarelli, funzionario dell’ufficio sindacale della Confcommercio di Roma, che si sono soffermati sugli aspetti innovativi della norma. Il forte elemento di flessibilità, hanno spiegato, consiste nell’aver previsto, come condizione di ammissibilità del contratto a tempo determinato di tipo europeo, il ricorso “a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo”. Una definizione ampia, che estende l’utilizzo di questo tipo di rapporto subordinato a tutte le esigenze che trovano origine nel buon funzionamento dell’impresa. Nel consentire agli imprenditori un libero accesso ai contratti a tempo determinato, il legislatore ha però posto limiti precisi: non vanno utilizzati per sostituire lavoratori in sciopero e non ne possono usufruire unità produttive interessate, nei sei mesi precedenti, da licenziamenti collettivi (anche se in questo caso esistono delle deroghe). Limiti sono posti anche per la durata, che non può superare, compresa la proroga, i tre anni (cinque anni per i dirigenti).
I due principi sui quali si basa la nuova disciplina normativa sono all’origine del radicale mutamento della regolamentazione dell’intero settore: prevenire gli abusi e non discriminare quei lavoratori che utilizzano tale rapporto di lavoro. “Al giorno d’oggi stiamo assistendo a un cambiamento culturale del sistema organizzativo imprenditoriale e del comparto denominato terziario – ha spiegato Guido Lazzarelli – . Fino a non molti anni fa il contratto a termine non veniva visto di buon occhio dal legislatore. Attualmente, però, le esigenze delle imprese si sono modificate, tanto che la parola d’ordine per tutto il mondo del lavoro è diventata la flessibilità. In un clima del genere il rapporto a tempo determinato è diventato giocoforza un elemento di primo piano”
Dopo aver esposto tutte le novità introdotte dal decreto rispetto alla disciplina precedente e aver risposto ai dubbi sollevati dal pubblico nell’ambito del dibattito, i relatori si sono soffermati, però, su una considerazione: nonostante la nuova disciplina accolga alcune tra le proposte avanzate e sostenute anche da Confcommercio, finché continuerà a mancare una circolare amministrativa applicativa della legge e finché non saranno pronunciate sentenze che permettano di capire quali interpretazioni delle disposizioni darà la giurisprudenza, fornire un giudizio del decreto sarebbe azzardato. Di sicuro ora la nuova legge c’è: ma solo mettendone in pratica le singole disposizioni sarà possibile individuare eventuali sbavature o apprezzarne la piena validità.


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