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mercoledì 18 luglio 2001

AUTODENUNCIA PER IL CUMULO PENSIONE-REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

Modelli disponibili negli uffici Enasco delle sedi Ascom

Scadenza da non dimenticare, quella del 31 luglio prossimo, per quanti ricevono pensione da lavoro autonomo e svolgono ancora attività lavorativa autonoma, sia in Italia che all’estero, anche in modo occasionale.
Entro tale data, infatti, debbono essere dichiarati all’Inps i redditi da lavoro effettivamente conseguiti nell’anno 2000 e, con effetto provvisorio, quali redditi si prevede di conseguire nel corso dell’anno. L’autodenuncia è obbligatoria per tutti coloro che, in tutto o in parte, debbono sottostare per legge alle restrizioni sul cumulo dei redditi, tranne che per i pensionati di vecchiaia e per quelli di anzianità con almeno 40 anni di contributi, i quali possono cumulare tutto l’assegno con il reddito derivante da consulenze ed altre attività autonome.
La comunicazione all’Inps va fatta su appositi modelli di denuncia (mod. 503 AUT) reperibili anche negli uffici Enasco, presso la sede della Confcommercio di Vicenza, in via Faccio 38 e in tutte le sedi Ascom.
In sostanza, l’Inps ha finora provveduto ad operare le trattenute sulla pensione sulla base del reddito presunto comunicato dal titolare. Una volta conosciuti gli importi reali, che appunto gli interessati hanno l’obbligo di comunicare entro il 31 luglio prossimo, l’istituto previdenziale provvederà a effettuare gli eventuali conguagli sulle trattenute già operate.
Per l’Inps sono considerati redditi di lavoro autonomo: i redditi d’impresa, quando derivano da un’effettiva attività di lavoro; i compensi percepiti da chi esercita un’arte o una professione; i compensi conseguiti per rapporti di collaborazione; le indennità corrisposte ai presidenti e ai membri di organi collegiali (i cosiddetti “gettoni”); le quote di partecipazione agli utili derivanti da contratti di associazione, se l’apporto è costituito da una prestazione di lavoro.
Per tutti i pensionati di anzianità che hanno lasciato il servizio con meno di 40 anni di contribuzione l’INPS trattiene il 30% dell’importo eccedente il trattamento minimo, e comunque la trattenuta non può superare il 30% del reddito conseguito.



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