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lunedì 15 ottobre 2001

VIA LIBERO DEFINITIVO AL DECRETO LEGISLATIVO SUI CONTRATTI A TERMINE

Rebecca: “Per Terziario significa accesso più fluido al mercato del lavoro”.


“E’ sicuramente un valido strumento di flessibilità del lavoro utile, anche se non esaustivo delle necessità dei nostri settori” afferma Sergio Rebecca, presidente della Confcommercio vicentina, in merito al decreto legislativo sui contratti a termine che ha avuto il via definitivo martedì scorso con la pubblicazione del testo sulla Gazzetta Ufficiale.
“Commercio, turismo e servizi sono infatti i maggiori utilizzatori di forme contrattuali di questo tipo – spiega Rebecca - proprio perché sono i più soggetti a dover far fronte all’intensificazione dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno o durante la fase di avvio di nuove iniziative economiche. Il decreto in questione segue di fatto la filosofia della direttiva europea sui contratti a termine varata nel 1999, volta a favorire la produttività delle imprese, ma nella stesura definitiva del testo, grazie anche all’azione svolta dalla Confcommercio, sono stati recepiti numerosi aspetti particolari attinenti ai nostri settori”.
Via libera dunque ai contratti di lavoro con tanto di scadenza che potranno essere utilizzati dai datori di lavoro anche al di fuori della griglia tassativa finora prevista. Ma non sarà deregulation, poiché il datore di lavoro potrà ricorrere all’assunzione a termine solo per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo oppure sostitutivo. Inoltre il termine pattuito, se inferiore a tre anni, potrà essere prorogato per una sola volta e per la medesima attività lavorativa, ma la durata complessiva del rapporto non potrà essere superiore a tre anni. Rispetto alla disciplina precedente, poi, è previsto l’obbligo della forma scritta del contratto di lavoro, con la sola esclusione in caso di rapporti lavorativi di durata inferiore a 12 giorni. Con il medesimo atto scritto, da consegnarsi entro cinque giorni al lavoratore, vanno esplicitati i motivi che hanno determinato il ricorso al contratto a termine.
Comunque la possibilità di stipulare tale contratto è subordinata alla effettuazione da parte delle imprese della valutazione dei rischi ai sensi dell’art.4 D.lgs 626/94 e sempre in favore della tutela del lavoratore in materia di sicurezza è inoltre previsto che questi debba ricevere ogni opportuna informazione volta a prevenire i rischi specifici connessi all’esecuzione del lavoro.
Sono esclusi dalla normativa i contratti di lavoro in affitto, di formazione e lavoro, di apprendistato, i rapporti di lavoro del settore agricolo, i rapporti instaurati con le aziende che esercitano il commercio di esportazione, importazione e all’ingresso di prodotti ortofrutticoli e i rapporti con i “lavoratori extra” fino a tre giorni nel settore turismo.

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“La nuova disciplina realizza alcune delle proposte avanzate e sostenute da Confcommercio – conclude Rebecca - compresa la necessità di tutelare gli interessi specifici di alcuni nostri settori che non potevano rischiare di perdere determinate particolarità e forme di autonomia. Contemporaneamente, lo stesso testo di legge riconosce l’importanza della funzione svolta dalla contrattazione collettiva nella individuazione dei limiti quantitativi nell’assunzione di contratti a termine e, più in generale, nella attività di “adattamento” di tale istituto alle diverse realtà locali e alle peculiari caratteristiche del settore terziario."






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