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venerdì 12 luglio 2002

INIZIANO LE VENDITE DI FINE STAGIONE

Ecco le regole. Acquisti più garantiti nei negozi “Re cliente”

Tornano i saldi e gli sconti. Dal 15 luglio al 31 agosto è tempo di vendite di fine stagione. Per un mese e mezzo i negozianti potranno ridurre i prezzi di vendita su prodotti e articoli di carattere stagionale o di moda, che proprio per queste loro caratteristiche andrebbero altrimenti incontro nel tempo a un sensibile deprezzamento.
Va subito detto che i saldi non scatenano più le corse all’acquisto di una volta. La gente non fa più la coda dinanzi ai negozi, soprattutto dinanzi a quelli più esclusivi, per assicurarsi il capo a lungo vagheggiato dietro la vetrina ma che a prezzo intero non era del tutto abbordabile. E’ subentrata l’abitudine, ma anche un po’ di disillusione. E poi si fa anche confusione. Colpa delle tante vendite promozionali che negli anni scorsi hanno letteralmente invaso il mercato e che alla fine hanno penalizzato gli stessi operatori.
Vale la pena, perciò, di fare chiarezza, ricordando intanto che i recenti provvedimenti regionali ( in particolare la Deliberazione della Giunta Veneta numero 3167 del 26 novembre 2001) hanno mirato a regolamentare la situazione, stabilendo condizioni precise per le vendite straordinarie, che devono appunto costituire l’eccezione e non la regola.
Attenzione, dunque. Primo: le vendite promozionali non possono essere effettuate a ridosso dei saldi di fine stagione, né nei trenta giorni prima o dopo tale periodo, né tanto meno nel mese di dicembre. Secondo: ogni anno l’operatore può svolgere un numero indefinito di vendite promozionali purché entro il limite massimo complessivo di sessanta giorni. Terzo: non si possono effettuare le vendite promozionali nei periodi fissati per le vendite di fine stagione; le deroghe riguardano solo i prodotti alimentari freschi e deperibili, o gli articoli che non sono di moda o che non abbiano carattere di stagionalità.
Sono regolamentate anche le vendite di liquidazione, che possono essere effettuate (in qualsiasi periodo dell’anno per un massimo, ogni volta, di sei settimane)
solo in caso di cessazione dell’attività commerciale, di cessione o trasferimento dell’azienda, di trasformazione o rinnovo dei locali.
Quanto alle vendite di fine stagione, le date consentite dalla legge vanno, d’estate, dal 15 luglio al 31 agosto e, d’inverno, dal 7 gennaio al 28 febbraio.
Ed è proprio su questi saldi che ora si incentra l’attenzione di negozianti e clienti. Anche qui scattano le regole, o meglio alcuni principi di base a carattere generale che valgono dappertutto e che garantiscono il corretto acquisto degli articoli in saldo, e che quindi vanno osservati e tenuti presenti.
La Confcommercio li ricorda. Eccoli. I cambi: la possibilità di cambiare il capo dopo averlo acquistato è di norma lasciato alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato. In questo caso il cambio dell’articolo diventa obbligatorio o, nel caso risulti impossibile sostituirlo, va restituita la somma pagata. La prova dei capi: l’obbligo non c’è. Anche in questo caso decide il negoziante. Il pagamento: se nel punto vendita è esposto l’adesivo che attesta la relativa convenzione, il negoziante è tenuto ad accettare le carte di credito del cliente. Prodotti in vendita: i capi proposti in saldo non necessariamente devono essere stati confezionati nella stagione in corso. Il prezzo: il negoziante è obbligato a indicare quello normale, quello scontato e quello finale.
Infine, sempre per tutelare il consumatore, e con un programma ancora più mirato alla provincia di Vicenza, quello del “Cliente soddisfatto”, la Confcommercio anche quest’anno propone l’iniziativa “Saldi garantiti”. Si tratta di questo. I negozianti del settore abbigliamento - non solo moda ma anche sportivo, calzature, pelletterie e articoli sportivi – si impegnano a rispettare anch’essi una serie di regole che in parte ribadiscono quelle prima elencate e che ne specificano meglio altre. In questi punti vendita i negozianti si impegnano ad accettare carte di credito e bancomat, e a sostituire entro otto giorni il prodotto che risulti deteriorato con eventuali articoli disponibili. In caso contrario il prezzo verrà rimborsato o, a scelta del cliente, sarà rilasciato un buono spendibile dopo la chiusura dei saldi e comunque entro i 30 giorni successivi al rilascio dello scontrino fiscale, che dovrà essere presentato. Il negoziante, inoltre, si impegna, su richiesta del cliente, a far provare i capi acquistati, con esclusione della biancheria intima e di quelli che per consuetudine non vengono normalmente provati. Se poi le eventuali riparazioni del capo acquistato sono a carico del cliente, il negoziante deve darne preventiva informazione esponendo un cartello ben visibile.
L’iniziativa “Saldi garantiti” viene pubblicizzata nelle vetrine dei negozi aderenti e il controllo sarà effettuato dalla Commissione “Programma Cliente Soddisfatto” della Confcommercio.

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