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Confcommercio Veneto Notizie

IL PENSIONATO NON SFUGGE ALLA TASSAZIONE DEI FRINGE BENEFITS

Nr. 20 del 09/11/2004

Fringe benefits erogati ai pensionati. L’Inps comunica, con un apposito messaggio (n.33899 del 22/10/2004), di aver istituto una procedura che dovrebbe, nelle intenzioni dell’istituto, agevolare l’acquisizione, da parte delle sedi, delle informazioni relative a queste erogazioni. Interessante, nel messaggio Inps, sono però i chiarimenti in ordine ai beni e servizi che possono concorrere a formare il reddito da lavoro dipendente o assimilato e che quindi vengono presi a considerazione anche dall’Inps in quanto sostituto ddei pensionati.
Per compensi in natura, comunemente indicati fringe benefits – spiega l’Inps, si intendono i vantaggi accessori attribuiti al lavoratore dipendente ad integrazione dello stipendio in senso stretto. L’art. 51 (ex art. 48) del TUIR individua come reddito da lavoro dipendente «…tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro…», comprendendo, quindi, tutti i «valori» percepiti in relazione al rapporto lavorativo (principio di onnicomprensività).
Dalla formulazione dell’art. 51 discende l’obbligo per il datore di lavoro, nella sua qualità di sostituto d’imposta, del trattamento ai fini fiscali degli importi extra-stipendiali.
La circolare del Ministero delle Finanze n. 326 del 23 dicembre 1997 prevede l’estensione di tale obbligo all’ente pensionistico nel caso in cui «…il datore di lavoro si trova a corrispondere soltanto il compenso in natura, mentre un ente pensionistico corrisponde il relativo trattamento pensionistico. In questo caso l’ex datore di lavoro sarà tenuto a comunicare all’ente pensionistico e, in mancanza o ritardo, questi ad acquisire, l’importo del valore da assumere a tassazione unitamente al trattamento pensionistico».
Per il trattamento fiscale delle somme corrisposte in forma di compenso in natura si dovrà tener conto – scrive il messaggio dell’istituto - della specifica tipologia del compenso erogato.Dell’esistenza del compenso in natura, inoltre, dovrà essere data menzione nel modello Cud, nello spazio riservato alle annotazioni.

Le somme da prendere
in considerazione

Ma quali sono, nello specifico i fringe benefits? Il messaggio Inps lo chiarisce in modo dettagliato.
I fringe benefits veri e propri (art. 51, comma 2, lettere b) e seguenti del TUIR) sono erogazioni liberali (per esempio sconti tariffari) che non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente se di importo annuo non superiore a euro 258,23.Saranno pertanto assoggettati ad imposta, per l’intero importo, i fringe benefits di importo pari o superiore a euro 258,23.
Ai fini del calcolo di tale limite non devono essere considerate le erogazioni liberali concesse in occasione di festività e ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti di importo complessivamente non superiori nel periodo di imposta a lire 500.000 (euro 258,23).
Poi vi sono i contributi per assistenza sanitaria (art.51, comma 2, lettera a) del TUIR) versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti, o casse, aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale. In questo caso è prevista una limitata esclusione dal reddito imponibile per (per gli anni 2003 e 2004 fino a euro 3.615,20).
L’esclusione dalla base imponibile dell’importo del contributo comporta la non deducibilità e/o detraibilità delle spese mediche oggetto di rimborso. Nel caso in cui - per effetto del superamento dei predetti limiti - una quota del contributo sia soggetta ad imposta, le spese sanitarie oggetto di rimborso potranno essere proporzionalmente portate in deduzione o potrà proporzionalmente essere calcolata la detrazione d’imposta. Per l’anno 2004 l’importo comunicato è da assoggettare a tassazione se superiore a euro 3.615,20 per la parte eccedente detto limite.
Un caso comune nel mondo del lavoro, meno tra i pensionati, è quello delle mense aziendali e prestazioni sostitutive (art. 51, comma 2, lett. c) del TUIR. In questo caso va specificato che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente: le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro; le somministrazioni di vitto in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi; le prestazioni sostitutive (ticket restaurant) fino all’importo complessivo giornaliero di lire 10.240 (euro 5,29); le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone ove manchino strutture o servizi di ristorazione, fino all’importo complessivo giornaliero di lire 10.240 (euro 5,29).
Non vanno dimenticate le cifre corrisposte come rimborso delle spese di trasporto. E’ irrilevante ai fini reddituali la prestazione di servizi di trasporto collettivo rivolto alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti, anche nel caso in cui il servizio di trasporto non sia prestato direttamente dal datore di lavoro (art.51, comma 2, lettera d) del TUIR). Diversamente, concorrono interamente alla formazione del reddito: le indennità sostitutive del servizio di trasporto e il rimborso di biglietti o di tessere di abbonamento per il trasporto; la concessione di facilitazioni sui prezzi dei biglietti di viaggio o di trasporto offerte ai dipendenti, per se stessi e per i familiari.
L’importo comunicato è da assoggettare a tassazione per intero.
E veniamo ad un’altra casistica di fringe benefits, quella relativa all’utilizzo di opere e servizi e somme erogate per finalità educative e ricreative (art. 51, comma 2, lett. f) e f-bis) del TUIR)
Non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente l’utilizzo delle opere e dei servizi per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, offerto ai dipendenti e ai suoi familiari. Inoltre, non concorrono le somme erogate dal datore di lavoro alla generalità o a categorie di dipendenti per frequenza di asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari, nonché per borse di studio a favore dei medesimi familiari.
Fringe benefits sono anche le Stock options (art. 51, comma 2, lettera g) e g-bis) del TUIR), vale a dire l’assegnazione di azioni ai dipendenti, la cui disciplina fiscale è stata innovata a decorrere dal 1° gennaio 2000. In questo caso va fatta una distinzione: nei piani di azionariato rivolti alla generalità dei dipendenti (lettera g)) non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente il valore delle azioni offerte per un importo non superiore complessivamente, nel periodo d’imposta, a euro 2.065,83, a condizione che le azioni non siano cedute per almeno tre anni. Nei piani di azionariato che hanno l’obiettivo di fidelizzare categorie di dipendenti o singoli dipendenti (lettera g-bis)) non sono previste specifiche condizioni di esenzione. Qualora non ricorrano i presupposti agevolativi, costituisce reddito di lavoro dipendente la differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e il corrispettivo pagato. L’importo comunicato è da assoggettare a tassazione per intero.
Per quanto riguarda i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente non inferiore al 5% o di non autosufficienza, va detto che le somme erogate sono interamente soggette a Irpef. In sede di tassazione dall’imposta lorda dovrà essere detratto un importo pari al 19 per cento del premio, in quanto trattasi di un onere detraibile previsto dall’art. 15 (ex 13 bis) del TUIR. Per il riconoscimento della detrazione d’imposta l’importo dell’onere preso a base per il calcolo non potrà essere superiore a euro 1.291,14. L’importo comunicato è da assoggettare a tassazione per intero.
Costituiscono fringe benefits anche i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti (art.51, comma 4, lettera a) del TUIR. In questo caso è assoggettato a tassazione, quale compenso in natura, un ammontare pari al 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle elaborate annualmente dall’ACI e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale.
Il prestito personale a tasso agevolato (art. 51, comma 4, lettera b) del TUIR) è considerato reddito da lavoro dipendente per un ammontare pari al «… 50 per cento della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al momento di ciascun anno e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato agli stessi», fatte salve alcune specifiche esclusioni tassativamente previste dalla norma. L’importo comunicato è da assoggettare a tassazione per intero.
Ultima annotazione riguarda i fabbricati concessi in locazione, in uso o comodato (art. 51, comma 4, lett. c) del TUIR. L’importo da far concorrere alla formazione del reddito di lavoro dipendente si determina effettuando la differenza tra la rendita catastale del fabbricato, aumentata di tutte le spese inerenti al fabbricato stesso, comprese le utenze non a carico dell’utilizzatore, e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato stesso. Qualora vi sia un obbligo di dimorare nell’alloggio stesso si assume a tassazione il 30% della predetta differenza.

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