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giovedì 15 novembre 2001

TRASPORTI MERCI PERICOLOSE, IL CONSULENTE PUO’ ESSERE UN PROFESSIONISTA ESTERNO

La Confcommercio stipula una convenzione ad hoc.

Ancora pochi giorni per chi deve comunicare alla Motorizzazione Civile la nomina del Consulente per la Sicurezza del trasporto di merci pericolose. I requisiti per la designazione e la qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose erano già stati chiariti da decreti e circolari ministeriali, con cui erano state fornite le disposizioni operative circa le modalità di rilascio del certificato provvisorio e le procedure dell’esame che i consulenti nominati dovevano necessariamente sostenere entro lo scorso 18 settembre.
Per le aziende che non hanno la possibilità di nominare un proprio consulente interno, esiste la possibilità di ricorrere ad un professionista esterno, munito di regolare certificato. In questo senso la Confcommercio di Vicenza ha stipulato una apposita convenzione con un qualificato professionista, con capacità ed esperienza adeguate, in grado di espletare i compiti previsti dalla normativa in materia, al fine di proporre tale figura alle aziende interessate (per maggiori informazioni contattare l’Ufficio Sicurezza-Ambiente della Sede provinciale di Vicenza – Via L. Faccio n. 38 - tel. 0444-964300).
Esistono comunque alcune deroghe alla nomina del consulente. Ecco in sintesi le principali. Sono esentate dall’obbligo di nomina del consulente le attività che effettuano operazioni di trasporto di merci pericolose su strada, oppure operazioni di carico e scarico connesse a tali trasporti, riguardanti trasporti di quantitativi limitati, per ogni unità di trasporto.
Sono inoltre esentate le imprese che effettuano trasporti in colli o alla rinfusa, in ambito nazionale, di materie od oggetti ai quali è associato il riconoscimento del livello di rischio più basso.
Esenti infine anche le imprese che effettuano operazioni di carico delle merci in colli o alla rinfusa, ovvero anche in cisterna, qualora le materie caricate siano residui di lavorazione e rifiuti prodotti dall’impresa stessa.
Negli ultimi due casi, la condizione di applicabilità dell’esenzione è il carattere di occasionalità, determinato, per ciascuna impresa, da un numero massimo di operazioni annue pari a 24, con un limite massimo di 3 operazioni nello stesso mese, per quantitativi non superiori a 180 tonnellate all’anno.
Rimane comunque l’obbligo, per queste due particolari tipologie di esenzione, di inviare comunicazione, per ciascun anno solare, all’ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri nella cui circoscrizione la ditta ha la sede o la rappresentanza legale, prima di dare avvio alle operazioni.



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