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mercoledì 17 dicembre 2008

LAVORO OCCASIONALE CON IL VOUCHER

Un buono per pagare le prestazioni accessorie occasionali ad esempio dello studente che in particolari periodi dell’anno fa il commesso o il barista. Alla vigilia di un periodo intenso per il settore, vale a dire quello delle Festività natalizie, arriva una buona notizia per le tante imprese che hanno la necessità di una “iniezione” momentanea di manodopera, senza dover sottostare ai vincoli derivanti dall’instaurazione di un ordinario rapporto di lavoro. Si tratta dell’introduzione dei così detti voucher, già positivamente sperimentati nei mesi scorsi per il settore agricoltura. Ora questa modalità di pagamento delle prestazioni occasionali, prevista dalla legge 133/2008, è stata estesa anche ai comparti commercio, turismo e servizi ed è già operativa. Le modalità per avvalersi di questa nuova particolare prestazione di lavoro sono state infatti chiarite da una specifica circolare dell’Inps (la numero 104 del 2008). Per ottenere informazioni approfondite in materia l’invito è quello di leggere lo Speciale Sindacale allegato al numero 23 di Confcommercio Veneto Notizie, vale comunque la pena chiarire brevemente gli aspetti salienti di questa novità. Prima di tutto va detto quali sono le prestazioni per il pagamento delle quali si può utilizzare il voucher, il cui valore nominale è pari a 10 euro comprensivo della contribuzione Inps (aliquota del 13%) e Inail (7%), con un valore netto risultate, vale a dire ciò che resta “in tasca” al lavoratore, pari a 7,50 euro. Per lavoro accessorio si intendono attività di natura occasionale quali, solo per fare alcuni esempi, lavori domestici, di giardinaggio, di pulizia e manutenzione di edifici, lavori che coinvolgono, nei periodi di vacanza, giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado. Sono compresi anche lavori svolti all’interno dell’impresa familiare limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi. Esiste, ovviamente, anche un limite di reddito che configura la prestazione accessoria e occasionale: lo stesso committente non può infatti erogare, nel corso dell’anno solare, più di 5mila euro al medesimo lavoratore; un limite, questo, innalzato a 10mila euro per le imprese familiari. Tra le figure maggiormente interessate al lavoro accessorio, come già accennato, vi sono i giovani con meno di 25 anni, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università o a un istituto scolastico di ogni ordine e grado. Possono svolgere qualunque tipologia di attività lavorativa, purché ci si trovi in periodi di vacanza già fissati dalla circolare Inps. Stiamo parlando delle vacanze natalizie (1 dicembre - 10 gennaio), di quelle pasquali (dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell’Angelo), ed infine delle vacanze estive (1 giugno - 30 settembre). Come funziona questo voucher? Il buono offre la possibilità al lavoratore di ottenere il compenso e la contribuzione assistenziale e previdenziale. I voucher possono essere telematici, cioè “caricati” su una tessera magnetica simile al bancomat. In questo caso il prestatore si deve accreditare presso l’Inps e dopo l’accreditamento gli viene inviata una tessera magnetica che utilizzerà per ricevere i compensi. Per quanto riguarda i committenti che intendono utilizzare il voucher telematico, per registrarsi hanno molte possibilità tra cui, la più comoda, è quella dell’accreditamento attraverso la propria associazione di categoria (Confcommercio). Ovviamente la richiesta dei buoni assolve anche gli obblighi verso l’Inail e l’Inps. Per quanto riguarda invece i voucher cartacei, questi devono essere acquistati nelle sedi provinciali Inps e possono essere riscossi dal lavoratore presso tutti gli uffici postali. Un’ulteriore possibilità è quella di ritirare i buoni cartacei anche presso le associazioni di categoria; in questo caso i committenti, prima dell’inizio dell’attività, devono fare una comunicazione all’Inail tramite call center o fax. Come si diceva, a parte alcune deroghe, i compensi derivanti dall’attività lavorativa occasionale di tipo accessorio non possono superare, per il prestatore, l’importo di 5mila euro nell’anno solare da parte di ciascun committente. Tale compenso è esente ai fini fiscali e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato. L’attività non dà però titolo a prestazioni di malattia, di maternità, di disoccupazione né ad assegno per il nucleo familiare.
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