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giovedì 20 settembre 2012

PRODOTTI ALIMENTARI: CONTRATTI
DI CESSIONE
Obbligatoria la forma scritta e il rispetto di precisi termini di pagamento
Notizia del 19 settembre 2012

Il  “Decreto Liberalizzazioni” introduce l’obbligo, per i contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari e fatta eccezione per le cessioni effettuate nei confronti di consumatori finali, della forma scritta nonché la previsione di precisi termini nelle scadenze dei pagamenti. A prevederlo, per dare un riferimento normativo, è esattamente l’art. 62, DL n. 1/2012.  Ferme alcune eccezioni (le previsioni non si applicano, ad esempio, ai conferimenti di prodotti ittici effettuati tra imprenditori di quello specifico settore) la norma si presenta comunque di portata estremamente significativa per tutta la filiera agroalimentare interessando, oltre ai produttori agricoli, anche i grossisti, i dettaglianti e i ristoratori (bar e ristoranti).
L’entrata in vigore è prevista per il prossimo 24 ottobre (anche se non sono esclusi differimenti)
Sintetizziamo di seguito i contenuti essenziali dell’art. 62.

Forma (scritta) del contratto (comma 1)
I contratti che hanno ad oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, devono, a pena di nullità essere stipulati in forma scritta; riportare la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, nonché il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento.

Condotte sleali
I contratti dovranno uniformarsi ai principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca
corrispettività delle prestazioni. Il provvedimento individua le seguenti 5 condotte sleali (vietate):
1. imposizione (diretta o indiretta) di condizioni di acquisto, di vendita, o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nonché condizioni extracontrattuali e retroattive;
2. applicazione di condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti;
3. subordinazione della conclusione dell'esecuzione dei contratti e della continuità e regolarità delle medesime relazioni commerciali all’esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto degli uni e delle altre;
4. conseguimento di indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali;
5. adozione di ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale.

Termini e decorrenza del pagamento (comma 3)
Il pagamento del corrispettivo va effettuato: per le merci deteriorabili, entro il termine legale di 30 giorni dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura; per tutte le altre merci, entro 60 giorni dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura.
Gli interessi decorreranno inderogabilmente dal giorno successivo alla scadenza del termine dei 30 o 60 giorni.

Merci deteriorabili
Sono prodotti alimentari deteriorabili quelli che rientrano in una delle seguenti categorie:
a) prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati, che riportino una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a 60 giorni;
b) prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la curabilità degli stessi, per un periodo superiore a 60 giorni;
c) prodotti a base di carne che presentano, alternativamente, una delle seguenti caratteristiche fisico – chimiche: aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2; aW superiore a 0,91; pH uguale o superiore a 4,5;
d) tutti i tipi di latte.

Regime sanzionatorio (commi da 5 a 7)
In caso di violazione dell’obbligo della forma scritta del contratto, o degli altri obblighi previsti dal comma 1, è applicabile la sanzione da 516 euro  a 20.000 euro,  determinata facendo riferimento al valore dei beni oggetto di cessione;
in caso di condotta sleale è applicabile la sanzione da 516 euro a 3.000 euro determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato i divieti;
- in caso di ritardo dei pagamenti è applicabile la sanzione da 500 euro a 500.000 euro determinata in base al fatturato, alla ricorrenza ed alla misura del ritardo.

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