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mercoledì 16 marzo 2011

TERZIARIO, IL NUOVO CONTRATTO
SEGNA LA SVOLTA
Più flessibilità e meno oneri per le imprese, pur mantenendo le tutele dei lavoratori

Ad appena due mesi dalla scadenza del precedente CCNL, Confcommercio Imprese per l’Italia e i sindacati di categoria Fisascat Cisl e Uiltucs Uil hanno sottoscritto il nuovo Contratto Nazionale di Lavoro del Terziario di mercato. L’accordo interessa, nel Vicentino, circa 12mila imprese e 60mila lavoratori dei settori commercio e servizi (dettaglio tradizionale, distribuzione organizzata, servizi alle imprese e alla persone, ecc.).
“In un periodo certo non facile per l’economia e con le aziende che ancora faticano a vedere all’orizzonte timidi segnali di ripresa, questo Contratto siglato in tempi brevi è un segnale di fiducia nel futuro e costituisce un’importante assunzione di responsabilità sia per le rappresentanze delle imprese che per quelle dei lavoratori” è il commento di Sergio Rebecca, presidente della Confcommercio di Vicenza e vicepresidente nazionale della Confederazione. Relativamente ai contenuti del nuovo CCNL, Rebecca sottolinea che “si tratta di un accordo coerente con i cambiamenti che negli ultimi anni hanno investito il mondo del commercio e dei servizi e consente di interpretare correttamente le nuove esigenze di flessibilità, competitività delle imprese e di rafforzamento della produttività”.
In effetti, non c’è dubbio che questo contratto rappresenti, nei suoi contenuti, una svolta importante che incide positivamente sul costo del lavoro sostenuto dalle aziende perché introduce significativi elementi di innovazione. Se da un lato, in fatti, ai lavoratori è riconosciuto un aumento che nell’arco di tre anni arriva ad 86 euro mensili (al 4° livello), dall’altro alcuni istituti diminuiscono significativamente gli oneri per le imprese pur mantenendo il sistema di tutele garantito ai lavoratori.
Vediamo da vicino, allora, quali sono gli aspetti salienti di questo CCNL in vigore fino al 2013 per quanto riguarda l’introduzione di elementi di flessibilità, produttività e minor costo del lavoro. Per gli approfondimenti si rinvia, invece, al Notiziario spedito nei giorni scorsi a tutte gli associati del comparto.

Periodo di prova e preavviso. La durata del periodo di prova è stata incrementata per il Quarto e Quinto Livello da 45 a 60 giorni e per il Sesto e Settimo Livello da 30 a 45 giorni di lavoro effettivo. Nel corso del periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momento da una  parte o dall’altra, senza preavviso e con diritto al trattamento di fine rapporto ed ai ratei delle mensilità supplementari e delle ferie.
La durata del periodo di preavviso è stata ridotta: ad esempio per il 4° livello è di 15 giorni di calendario per i lavoratori con meno di cinque anni di anzianità e di 30 giorni di calendario per tutti gli altri.

Permessi retribuiti. Per tutti i lavoratori assunti successivamente alla data di sottoscrizione del rinnovo contrattuale (dal 1. marzo 2011), l’accordo prevede un’introduzione graduale del monte ore dei permessi individuali legato all’anzianità di servizio, con un risparmio economico per le aziende.
A tale proposito, a prescindere dai regimi di orario adottati, fermo restando il godimento delle ore di permesso in sostituzione delle quattro festività abolite (32 ore), le ulteriori ore di permesso (56 ore per le aziende fino a 15 dipendenti e 72 ore per le aziende oltre i 15 dipendenti) saranno riconosciute in misura pari al  50%, decorsi due anni dall’assunzione; 100%, decorsi quattro anni dall’assunzione. Viene, inoltre, precisato che in caso di trasformazione in contratto a tempo indeterminato di contratti di apprendistato, contratti a tempo determinato e contratti di inserimento, il computo dei 48 mesi decorrerà dalla data della prima assunzione, considerando esclusivamente i periodi di iscrizione nel libro unico del lavoro.

Malattia. L’accordo ha introdotto un intervento, unico tra tutti i contratti collettivi nazionali, che prevede la lotta agli abusi legati all’assenteismo per malattia, potenziando tra l’altro le tutele a favore dei lavoratori colpiti da gravi patologie.
In tale ottica è stata prevista una diversa articolazione della cosiddetta «carenza» (vale a dire i primi 3 giorni di malattia) che in precedenza era, di norma, interamente retribuita e a carico dell’azienda. L’intesa ha stabilito che, nel corso di ciascun anno di calendario (1. gennaio – 31 dicembre), l’integrazione per i primi tre giorni di malattia viene corrisposta nella seguente misura: al 100% per i primi due eventi di malattia; al 50% per il terzo e quarto evento; mentre cesserà di essere erogata a partire dal quinto evento. Ovviamente, a tutela del lavoratore, non risultano computabili le malattie che hanno comportato il ricovero ospedaliero (o day hospital ed emodialisi); quelle con prognosi iniziale non inferiore a 12 giorni e le gravi patologie.

Detassazione degli incrementi di produttività. Vengono definiti a livello nazionale gli istituti che possono dar luogo ad incrementi di produttività, qualità, competitività ed efficienza organizzativa. Questa indicazione, una volta recepita nelle intese di secondo livello, consente di applicare ai lavoratori interessati e sul salario di riferimento (ad esempio straordinario, supplementare e domenicale), l’imposta sostitutiva del 10% introdotta dalla legge 191/ 2009, rendendo così più “pesante” lo stipendio del dipendente a parità di costi per le aziende.

Contrattazione di secondo livello. Infine, il CCNL 2011-2013 ha voluto valorizzare il secondo livello di contrattazione, introducendo un importo economico una tantum da erogare comunque ai lavoratori se non vengono raggiunti accordi territoriali e aziendali: l’obiettivo è quello di dare ulteriore impulso a tale livello di contrattazione e di incidere, così, più efficacemente sui temi legati alla produttività, all’organizzazione del lavoro e al servizio al cliente.

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