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LA CORTE DI CASSAZIONE "BOCCIA" GLI STUDI DI SETTORE
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Gli studi di settore non sono più un parametro certo in base al quale l’Agenzia delle Entrate può inoltrare la cartella di accertamento fiscale. Cade dunque l’automatica presunzione che lo scostamento, dai parametri di reddito introdotti dalla legge finanziaria del 1996, nasconda l’elusione dell’imposta dovuta.
Lo hanno sottolineato nelle scorse settimane le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza 26635 destinata a rivoluzionare - a favore del contribuente - la formazione della prova nelle cause con il fisco.
D’ora in poi - questo il senso della decisione della Suprema Corte - gli studi di settore, anche se frutto della diretta collaborazione con le categorie interessate, sono da considerare solo “una elaborazione statistica, il cui frutto è una ipotesi probabilistica che, per quanto seriamente approssimata, può solo costituire una presunzione semplice”.
Grazie a questa sentenza, quindi, sono da considerarsi nulli gli accertamenti fiscali che si poggiano solo sulle indicazioni provenienti dagli studi di settore. Anche nelle cause con il fisco la prova si forma in dibattimento e il contribuente “ha la più ampia facoltà” di contestare “l’applicabilità degli standard al caso concreto”.
Alla base di questo importante pronunciamento, il ricorso con il quale l’Agenzia delle Entrate sosteneva che gli studi del settore “parrucchiere da uomo” fossero applicabili - tout-court - anche nel caso del gestore di un piccolo salone dell’entroterra lucano che già da anni aveva ammortizzato i costi riferiti a minime quantità di beni e servizi, acquistati in tempi remoti e ormai obsoleti.
La sentenza ha dunque un risvolto molto importante anche per le oltre 50mila aziende venete che, secondo alcune stime, risultano non congrue agli studi di settore.
Va detto però, come sottolinea Antonio Vento, responsabile per la fiscalità di Confcommercio Imprese per l’Italia, che “la Cassazione conferma quanto già in atto da un anno, grazie ad una specifica circolare dell’Agenzia delle Entrate. Certo - ha aggiunto – la sentenza arriva dalla Sezioni Unite della Cassazione, quindi ha autorevolezza e può dare più garanzia al contribuente che vuole avviare un contenzioso”.
In effetti le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione si sono pronunciate su iter processuali nati circa quattordici anni fa, quando era vigente il sistema dei cosiddetti parametri.
La circostanza di rilievo sta però nel fatto che vengono rigettati i ricorsi del Ministero con motivazioni che recepiscono una visione degli strumenti di accertamento tutta aperta al contraddittorio tra Fisco e contribuente, respingendo qualsiasi automatismo fondato sulla mera applicazione di medie statistiche.
E ciò, la Corte sostiene, anche per quanto riguarda le vigenti procedure di accertamento che hanno alla base sistemi del tipo degli studi di settore. Ancora una volta la giurisprudenza afferma il diritto del contribuente ad offrire, lungo il percorso accertativo, le prove della sussistenza di ragionevoli motivazioni per discostarsi dagli indici utilizzati dall’Amministrazione finanziaria.
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