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Confcommercio Veneto Notizie

ZUCCHERIERA FUORILEGGE: IL REBUS DELLA NORMATIVA

Nr. 10 del 25/05/2004

Zuccheriera fuorilegge ai banconi del bar. Sembrerebbe questa la conclusione di quanto deciso dal decreto legislativo del 20 febbraio 2004, in vigore dal 29 febbraio scorso. Il provvedimento, intitolato «Attuazione della direttiva 2001/111/ CE relativa a determinati tipi di zucchero destinati all’alimentazione umana» ha subito allertato la Fipe, la Federazione dei pubblici esercizi aderente alla Confcommercio, contro l’ennesimo colpo alle abitudini degli italiani e ai portafogli degli esercenti.
Il nuovo testo ha disposto infatti, tra le altre cose, che «lo zucchero di fabbrica, lo zucchero bianco, lo zucchero raffinato e lo zucchero bianco raffinato possano essere posti in vendita o somministrati solo se preconfezionati». In poche parole, letto nero su bianco, il decreto legislativo comporterebbe l’addio definitivo alla tradizionale zuccheriera per lasciare il posto sui banconi dei bar, ristoranti, trattorie e pizzerie alle bustine monodose. Il tutto, creando un indubbio incremento dei costi della materia prima, sia per il prezzo più alto delle bustine sia per l’inevitabile spreco che ne seguirebbe da parte di chi è abituato ad utilizzare solo una punta di zucchero nel proprio caffè.
In realtà la disposizione ministeriale appare ancora di controversa interpretazione. Almeno così per la Fipe , che punta i piedi contro una testo di legge che definisce «infelice» e che si sta muovendo in seno alle pubbliche amministrazioni competenti al fine di arrivare ad un chiarimento della norma e, se necessario, anche ad un sua modifica.
Nodo cruciale del contendere, l’interpretazione data al termine «somministrazione» nel comma dell’art. 2 della nuovo decreto. Somministrare significa, infatti, secondo la definizione di legge, «vendere per il consumo sul posto». Da qui l’inapplicabilità, secondo la Fipe, del Dlgs ai pubblici esercizi e alle aziende di ristorazione che di fatto non vendono lo zucchero ma semplicemente lo mettono a disposizione del cliente a titolo gratuito. Il cliente, infatti, può servirsene o meno o può, addirittura, farsi preparare la bevanda già zuccherata dal barman.
Se da un lato dunque, l’interpretazione della legge si presenta «fumosa», dall’altro non lo sono le sanzioni, che vanno per i contravventori da 2 mila euro a 6 mila euro.

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